Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24948. In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito

In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione

Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24948
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27537/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3875/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Como giudicando dell’azione di ripetizione di indebito proposta da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., condannava quest’ultima al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 9.399,15, oltre interessi legali.
2. – La sentenza era impugnata dalla banca e la Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2016, respingeva il gravame.
3. – Ricorre per cassazione (OMISSIS), la quale fa valere quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE

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