Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24948. In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito

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Nella ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all’onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, piu’ di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872).
Cio’ implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito sia tenuto a documentare l’andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che e’ attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Non puo’ d’altro canto condividersi l’assunto della controricorrente secondo cui quanto affermato dalla Corte di merito con riguardo all’onere probatorio della banca si riferirebbe al tema della prescrizione. Anzitutto, la mancata produzione degli estratti conto, se rileva ai fini della verifica del fondamento dell’eccezione di prescrizione, conta, altresi’ – per quanto appena osservato – nella diversa prospettiva dell’accertamento della pretesa fatta valere da chi agisce per la ripetizione dell’indebito: sicche’ non si vede come possano scindersi gli effetti che devono farsi derivare, sul piano processuale, dall’omessa documentazione delle movimentazioni del conto. In secondo luogo, come ricordato in ricorso (pag. 5), la banca aveva riproposto, in appello, la questione circa il mancato assolvimento della prova cui era tenuta controparte: e di cio’ si trae conferma dalla stessa sentenza impugnata, che infatti identifica tale questione, vertente sull'”erroneo rigetto dell’eccezione di carenza di prova”, nel secondo motivo di appello. Deve conseguentemente escludersi che la Corte di merito, allorquando si e’ pronunciata su tale motivo di gravame, abbia inteso riferirsi alla diversa materia dell’eccezione di prescrizione.
In conclusione, ha errato la Corte di appello nel ritenere che la banca, convenuta nell’azione di ripetizione, fosse tenuta a produrre gli estratti conto a far data dall’inizio del rapporto, giacche’ un tale onere incombeva, semmai, sull’odierna controricorrente.
3. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti.
La sentenza e’ dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano anche per le spese.
La Corte del rinvio dovra’ fare applicazione del principio di diritto che si viene ad enunciare:
“In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, e’ onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in altra composizione, anche per le spese.

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