Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23566. In materia di accertamento della violazione delle norme sui limiti di velocità

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3.1- la necessita’ della preventiva informazione dell’esistenza di postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ veniva ribadita dal Decreto Legge n. 117 del 2007, articolo 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 2007, il quale aggiungeva all’articolo 142 C.d.S. il comma 6-bis, secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli, di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice;
il giudice del Tribunale di Oristano evidenziava che la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva chiarito che “la ratio dell’informazione risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non e’ ispirato all’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, ma da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonche’ di fluidita’ della circolazione. Per questi motivi la preventiva informazione non costituisce un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma costituisce un presupposto di validita’ dell’accertamento dell’illecito. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di informativa forma oggetto di sindacato del giudice ordinario e cagiona la nullita’ della sanzione eventualmente irrogata”;
3.2- in sentenza si aggiungeva che i contenuti dell’obbligo di informazione non sono rimessi all’arbitrio della pubblica amministrazione, ma sono puntualmente stabiliti dalla normativa secondaria, in particolare, il Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007. Venivano poi richiamate le norme che regolano forma, dimensioni, colori e caratteristiche dei segnali stradali per la loro migliore conoscibilita’, ribadendosi che l’insieme dei segnali deve possedere i requisiti di congruenza, coerenza e omogeneita’ per assicurare un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace garanzia della sicurezza della fluidita’ della circolazione pedonale e veicolare;
nel caso di specie tutti i ricorrenti in vario modo avevano contestato la validita’ dell’accertamento delle infrazioni loro addebitate sul presupposto dell’irregolarita’ della segnaletica stradale, indicante la presenza delle postazioni fisse di rilevamento della velocita’, segnaletica definita inadeguata per dimensioni dei cartelli, loro posizione, colore e per dimensioni dei caratteri impiegati. I cartelli stradali non sarebbero stati visibili e le scritte in essi contenuti non sarebbero risultati agevolmente leggibili dagli automobilisti al tempo delle accertate infrazioni;
3.3- il giudice d’appello, fatte queste premesse, riteneva che l’onere della prova della conformita’ dei cartelli rispetto a quanto prescritto dalla legge, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., spettasse all’amministrazione. In particolare il giudicante rilevava che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la cognizione del giudice comprendesse sia la verifica della legittimita’ formale dell’atto, sia l’esame nel merito della pretesa fatta valere con l’ingiunzione di pagamento. Le vesti sostanziali di attore e convenuto, ai fini della ripartizione dell’onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all’opponente. In presenza di una specifica contestazione dell’opponente e’, dunque, onere della pubblica amministrazione quello di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimita’ formale dell’atto, nonche’ degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo;
3.4- nell’ambito del giudizio di primo grado, di fronte alla specifica contestazione dei ricorrenti circa l’inesatto adempimento da parte del Comune dell’obbligo di informativa della presenza delle apparecchiature di rilevamento elettronico della velocita’, sarebbe stato onere della stessa amministrazione quello di dimostrare, non solo la presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma, anche, la rispondenza degli stessi per visibilita’ e intelligibilita’ delle scritte alla loro funzione di informativa. Dunque, sarebbe stato onere dell’amministrazione dimostrare quale fosse all’epoca dei fatti la posizione dei cartelli, la loro distanza dalla postazione fissa di rilevamento della velocita’, la loro dimensione, la dimensione dei caratteri delle scritte in essi contenute da valutarsi in rapporto ai parametri legali prestabiliti con specifico riferimento a quello della velocita’ locale predominante, rilevata sul tratto di strada interessato;

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