Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23566. In materia di accertamento della violazione delle norme sui limiti di velocità

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4.1- il primo motivo e’ fondato;
come noto, l’articolo 142 C.d.S., comma 6-bis, stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”;
il Decreto Ministeriale Trasporti 15 agosto 2007, articolo 3 (Attuazione del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, articolo 3, comma 1, lettera b), recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195 stabilisce che: “Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita’ sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita’” ovvero “rilevamento elettronico della velocita’”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia’ installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita’. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocita’” ovvero “rilevamento velocita’”;
l’ultimo comma della norma citata afferma che: “Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170”;

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