Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23566. In materia di accertamento della violazione delle norme sui limiti di velocità

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4.1- il Tribunale di Oristano ha ritenuto di valorizzare il comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 80 secondo cui: “Le dimensioni dei segnali, in caso di necessita’, possono essere variate in relazione alla velocita’ predominante e all’ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”, ritenendo che l’amministrazione non avesse assolto l’onere della prova, ad essa spettante, circa la velocita’ predominante sul tratto di strada interessato;
4.2- risulta evidente il duplice errore della decisione in esame;
in primo luogo deve rilevarsi che il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 80, comma 4 si applica solo allorche’, in caso di necessita’, in relazione alla velocita’ predominante e all’ampiezza della sede stradale, si voglia variare le dimensioni dei segnali rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti;
secondo i commi da 1 a 3 del citato articolo 80, invece, “Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento. I segnali di formato “grande” devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o piu’ corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o piu’ corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato “normale”. I segnali di formato “piccolo” o “ridotto” si possono impiegare solo allorche’ le condizioni di impianto limitano materialmente l’impiego di segnali di formato “normale””;
tali norme, peraltro, giova ribadirlo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 3 del citato Decreto Ministeriale 15 agosto 2007 sono applicabili solo in quanto compatibili;
dunque, nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocita’ predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocita’;

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