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2.- con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e articolo 2697 cod. civ., sulla ripartizione dell’onere della prova, nonche’ della L. n. 689 del 1981, articoli 3, 22 e 23 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3;
il ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che il giudice di appello abbia arbitrariamente ampliato il petitum rispetto a quanto si era cristallizzato con i ricorsi introduttivi del primo grado di giudizio;
inoltre lamenta che sia stato posto in capo al Comune di Arborea l’onere di fornire la prova della legittimita’ della cartellonistica di segnalazione, anche in relazione alla prova della velocita’ locale predominante;
2.1- il ricorrente, quanto al primo profilo, evidenzia che nessuno degli opponenti aveva sollevato contestazioni sulla non visibilita’ della segnaletica a causa delle sue dimensioni in rapporto alla velocita’ dei veicoli su quel tratto di strada;
2.2- quanto al secondo profilo concernente l’onere della prova, il Comune ricorrente lamenta che l’onere di dimostrare la visibilita’ e l’intellegibilita’ delle scritte apposte sui cartelli di segnalazione sia a carico degli intimati e non dell’amministrazione opposta;
si sostiene, pertanto, che la sentenza e’ palesemente errata nella parte in cui pone a carico dell’amministrazione l’onere di provare l’esigibilita’ della condotta sanzionata e non sul responsabile della violazione come da costante insegnamento delle giurisprudenza di legittimita’, anche a Sezioni Unite;
3.- con il secondo motivo di ricorso si fa valere la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, e anche l’omessa motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5;
il ricorrente censura il fatto che il giudice d’appello non abbia tenuto conto che nei verbali di contestazione era riportata chiaramente l’attestazione che ogni postazione di controllo della velocita’ era presegnalata, ai sensi dell’articolo 142 C.d.S., comma 6-bis;
tale attestazione, sul rispetto delle prescrizioni di cui alla norma citata, gode di fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., e non puo’ essere disattesa dal giudice di merito se non dopo la proposizione della querela di falso. Tale assunto e’ stato piu’ volte ribadito nel corso del giudizio di merito tanto che ne da’ atto lo stesso giudice di pace laddove afferma che tale attestazione era riportata nel verbale di contestazione;
4.-esposti, doverosamente, tutti i motivi del ricorso in esame, deve procedersi immediatamente allo scrutino del primo motivo in ragione del carattere dirimente di ogni altro profilo della controversia;
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