[….segue pagina antecedente]
l’istruttoria espletata non aveva consentito di verificare quale fosse la velocita’ locale predominante al tempo dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada interessato agli accertamenti degli illeciti;
il giudice di pace di Terralba per calcolare le dimensioni che avrebbero dovuto possedere i caratteri impiegati nelle scritte dei cartelli non disponendo di tale dato, lo aveva sostituito arbitrariamente con quello, non previsto dalla legge, del limite massimo di velocita’ in vigore sulla strada su cui erano posizionati i sensori di rilevamento. Confrontando le dimensioni dei caratteri ricavate in base ai calcoli stabiliti dalla tabella del regolamento di esecuzione del codice della strada, con le dimensioni reali dei caratteri stampati nei cartelli, il giudice di pace era pervenuto alla conclusione secondo cui queste ultime sarebbero state inferiori rispetto a quelle prescritte per legge;
ad avviso del giudice dell’appello tale affermazione era insanabilmente inficiata dall’impiego di un parametro di riferimento diverso da quello legale;
nel caso di specie, inoltre, il giudice di Terralba non aveva chiarito le ragioni per le quali il mancato rispetto dei requisiti dei cartelli, avrebbe impedito agli stessi di svolgere la funzione informativa loro propria;
3.5- il Tribunale di Oristano, una volta escluso che la dimensione dei caratteri impiegati per la stampa dei cartelli fosse inferiore a quella legale e che il mancato rispetto dei requisiti dell’essenzialita’ e dell’omogeneita’ avesse inciso in concreto sulla conoscibilita’ delle informazioni contenute nei cartelli stessi, riteneva che comunque, in assenza del dato relativo alla velocita’ locale predominante sul tratto di strada per cui e’ causa, non era stato dimostrato dal Comune di Arborea, gravato dal relativo onere probatorio, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., che le dimensioni delle scritte dei cartelli fossero idonee a rendere intellegibile il contenuto da parte degli utenti della strada, da una distanza congrua a consentire a costoro di conformare la propria condotta di guida ai limiti massimi di velocita’, in tempo utile prima delle postazioni di rilevazioni;
l’omesso assolvimento dell’onere probatorio sul punto si traduceva nella soccombenza del comune di Arborea;
il giudice di appello rigettava anche il motivo di appello relativo alle spese di lite del giudizio di primo grado e poneva a carico dell’appellante anche quelle del giudizio d’appello;
4.- avverso la suddetta sentenza propone ricorso il comune di Arborea sulla base di due motivi;
resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo in via preliminare l’inammissibilita’ del ricorso, e nel merito il rigetto;
in prossimita’ dell’udienza i contro ricorrenti hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le loro richieste;
Considerato che:
1.- Occorre preliminarmente superare la censura di inammissibilita’ sollevata dai controricorrenti nel controricorso, con la quale si lamenta il difetto di autosufficienza del ricorso, per avere il ricorrente omesso di riportare quanto emerso dalla complessa istruttoria di primo grado;
l’eccezione e’ infondata in quanto il ricorso e’ sufficientemente dettagliato in ordine alla ricostruzione dei fatti, in conformita’ ai requisiti di cui all’articolo 366 cod. proc. civ., in modo da rendere edotto il collegio in ordine ai punti della sentenza oggetto di gravame e da consentire una verifica afferente la fondatezza o meno delle questioni;
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply