Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20706. Il ricorso per cassazione su errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o piu’ clausole contrattuali

La parte che intenda denunciare con il ricorso per cassazione un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o piu’ clausole contrattuali, non puo’ limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ., giacche’ le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. La stessa parte e’ quindi onerata della specificazione dei canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, e, in ossequio al principio di autosufficienza, della trascrizione delle clausole contrattuali e dei documenti sui quali assume essersi verificato l’errore del giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza dell’errore ovvero di apprezzare il denunciato deficit motivazionale

 

Ordinanza 4 settembre 2017, n. 20706
Data udienza 26 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6373-2013 proposto da:

(OMISSIS) p.iva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.A. p.iva (OMISSIS), in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3481/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 30 ottobre 2012 e notificata il 9 gennaio 2013, ha parzialmente accolto l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano – sez. distaccata di Rho n. 374 del 2009, e nei confronti di (OMISSIS).

1.1. Il Tribunale aveva respinto le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 970 del 2004 e n. 785 del 2005, emessi a favore di (OMISSIS) a titolo di corrispettivo dell’attivita’ di confezionamento di materiale di stampa e rilegatura di calendari, confermando la condanna di (OMISSIS) al pagamento degli importi di Euro 29.977,34 e di 24.200,89, oltre accessori, ed aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da (OMISSIS) con riferimento alla rilegatura dei calendari. Sebbene fosse indiscussa la presenza di vizi del materiale, non era stato possibile accertarne le cause, e l’incertezza non consentiva di ascriverne la responsabilita’ ad (OMISSIS).

2. La Corte d’appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 787 del 2005 sul rilievo che le conseguenze dell’incertezza probatoria, riguardo alla causa dei vizi del materiale, dovesse ricadere sul soggetto appaltatore, e quindi su (OMISSIS), e pertanto, in applicazione del principio di cui all’articolo 1667 c.c., u.c., (OMISSIS) non poteva pretendere il corrispettivo dell’attivita’ di rilegatura dei calendari. La stessa Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale di danno proposta da (OMISSIS) per mancanza di prova.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ infondato.

1.1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 2909 cod. civ. e si contesta che la Corte d’appello, pur avendo rilevato che si era formato giudicato sulla decisione di primo grado di conferma del decreto ingiuntivo n. 907 del 2004, non aveva valutato l’efficacia del predetto giudicato, e in particolare la preclusione che da esso discendeva, attesa l’identita’ delle questioni riguardanti i difetti del materiale e la imputabilita’ degli stessi a (OMISSIS).

1.2 La doglianza e’ infondata.

Il giudicato formatosi sul rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 970 del 2004 investe un rapporto diverso, con oggetto diverso (confezionamento e inscatolamento di riviste), intercorso tra le stesse parti, e pertanto nessuna preclusione poteva derivare da quel giudicato sull’accertamento, ancora ancora sub iudice, della responsabilita’ per i vizi riscontrati sui calendari rilegati da (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1663 e 1667 cod. civ., con riferimento all’articolo 2697 cod. civ..

La ricorrente contesta la valutazione delle risultanze processuali, in particolare delle testimonianze, dalle quali era emerso che il direttore di (OMISSIS) aveva invitato (OMISSIS) a proseguire il lavoro, che era stato sospeso a seguito della constatazione dei segni sui calendari, ed inoltre che (OMISSIS) aveva chiesto di proseguire nella lavorazione dando la precedenza ai calendari di colore bianco, sui quali il difetto non si era manifestato. Cio’ dimostrava, infatti, che il difetto era riconducibile alla verniciatura, eseguita da altri soggetti, e non alla rilegatura effettuata da (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1366, 1655 e 2222 cod. civ..

La ricorrente contesta la qualificazione del rapporto come appalto, assumendo che si sarebbe trattato di contratto d’opera, al quale non era applicabile la regola di giudizio secondo cui l’incertezza sulla causa dei vizi dell’opus ricade sull’appaltatore.

4. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, risultano parimenti inammissibili.

4.1. L’apprezzamento del quadro probatorio, che e’ attivita’ riservata al giudice del merito, non puo’ essere oggetto di riesame in sede di legittimita’ ed e’ sindacabile solo per vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 28/03/2002, n. 4539), nella specie neppure specificamente denunciato secondo il dettato del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis al presente giudizio.

4.2. La doglianza relativa alla qualificazione del rapporto contrattuale e’ inammissibile per carenza di autosufficienza. Il ricorso non contiene gli atti e i documenti richiamati dalla stessa ricorrente a sostegno della tesi secondo cui tra le parti sarebbe intercorso un contratto d’opera.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, la parte che intenda denunciare con il ricorso per cassazione un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o piu’ clausole contrattuali, non puo’ limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ., giacche’ le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. La stessa parte e’ quindi onerata della specificazione dei canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, e, in ossequio al principio di autosufficienza, della trascrizione delle clausole contrattuali e dei documenti sui quali assume essersi verificato l’errore del giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza dell’errore ovvero di apprezzare il denunciato deficit motivazionale (ex plurimis, Cass. 15/11/2013, n. 25728 del 2013).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della societa’ ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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