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7. Consegue a tanto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, deve essere dichiarato inammissibile. Cio’ comporta che non puo’ essere dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo C), atteso che l’inammissibilita’ del ricorso non ha consentito l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p. (Cass., SU, n. 32 del 2000, De Luca). Il ricorrente deve essere condannato, pertanto, al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve essere altresi’ condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite (OMISSIS), (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in Euro 3.000, otre accessori di legge.
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