E’ illegittima la custodia cautelare in carcere per il soggetto indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti se manca la prova della stabile adesione all’organizzazione criminale. Né la sola prova della commissione di ripetuti reati di spaccio può essere sufficiente per l’integrazione del reato associativo
Sentenza 16 ottobre 2017, n. 47393
Data udienza 21 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. DI LEO GIOVANNI che conclude per l’annullamento con rinvio.
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO E SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione degli arresti domiciliari (il riferimento alla custodia cautelare in carcere presente nella premessa del testo e’ frutto di un chiaro errore materiale) nei confronti del ricorrente (OMISSIS), per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, per aver fatto parte di un’associazione mafiosa denominata ndrangheta, operante nel territorio della costa pescarese e dedito in forma stabile al traffico di stupefacenti.
1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa, che, con unico articolato motivo, ha criticato l’ordinanza per l’illogicita’ della motivazione, per non aver dato risposta all’eccezione circa la mancata motivazione del provvedimento Gip, che aveva seguito pedissequamente la richiesta cautelare del PM. Per altro aspetto il provvedimento impugnato era stato emesso fuori dei termini di legge in quanto si riferiva alla custodia cautelare in carcere mentre a carico del ricorrente era stata adottata la misura degli arresti domiciliari. Il Collegio avrebbe mancato di motivare anche con riguardo alle osservazioni difensive sull’assenza della gravita’ indiziaria circa il delitto ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, poiche’ (OMISSIS) aveva partecipato ad un solo episodio di trasporto di droga, che non poteva essere significativo della gravita’ indiziaria per il relativo delitto associativo. 1.1Per quanto riguarda il delitto ex articolo 416 bis c.p. la motivazione sarebbe solo apparente, poiche’ il Tribunale aveva richiamato episodi estorsivi e violenti non idonei a dimostrare la sussistenza della fattispecie in esame, riguardo alla quale, secondo piu’ pronunce di questa Corte non sarebbe necessario il compimento di specifici atti di intimidazione.
2. Per quanto riguarda le esigenze cautelari il provvedimento sarebbe illegittimo, avendo fatto riferimento alla custodia cautelare in carcere mentre nei confronti di (OMISSIS) era stato emessa una misura di arresti domiciliari ed era fondato sulla presunzione di cui all’articolo 275, comma 3 secondo periodo ma non vi sarebbe motivazione sul tema della gravita’ indiziaria del delitto fondante la presunzione.
All’odierna udienza il PG, Dr. Di Leo ha concluso per l’annullamento con rinvio per l’articolo 416 bis c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 ed il difensore, avvocato (OMISSIS), si e’ associato alle conclusioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto determinante ai fini della gravita’ indiziaria relativamente ad entrambi i delitti associativi l’accertamento del trasporto di oltre 2 Kg di cocaina da parte dell’indagato nell’interesse di tale (OMISSIS), a sua volta legato fortemente alla criminalita’ organizzata calabrese. Da tale episodio – per il quale dal testo del provvedimento si desume che vi era stato un separato giudizio – il Tribunale ha ricavato, sul piano logico, che lo svolgimento dell’attivita’ di corriere, anche per le notevoli dimensioni del carico trasportato e per il rischio che comportava, non fosse di carattere occasionale. La motivazione ha fatto, altresi’, riferimento all’esistenza di un legame di particolare fiducia con (OMISSIS), per conto del quale il trasporto sarebbe stato effettuato, ai pregressi accordi con costui, finalizzati – sembra di capire – alla realizzazione dell’attivita’ illecita, ed a una piu’ ampia gestione di un mercato della droga di rilevanti dimensioni, che sarebbe dimostrata da corposi sequestri di stupefacenti avvenuti a (OMISSIS). Secondo i Giudici del riesame, inoltre, il gruppo (OMISSIS) avrebbe usufruito di un costante rifornimento di cocaina dalla Lombardia, che avrebbe provveduto a commercializzare tramite una rete organizzata in cui ciascun adepto aveva il suo ruolo.
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