Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46555. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ puo’ essere disposta soltanto in ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro: sicche’ va ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell’ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all’interessato.
In ordine alla sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilita’, l’individuazione delle modalita’ attuative della predetta sanzione sostitutiva e’ demandata al giudice procedente il quale, in questo ambito, non puo’ imporre oneri al condannato.
Quest’ultimo ha, quindi, la facolta’ di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero puo’ dichiarare di non opporsi ad essa, ma non e’ tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilita’, ne’ – con riferimento alla fase esecutiva – ad avviare il procedimento per lo svolgimento dell’attivita’ individuata.

Sentenza 10 ottobre 2017, n. 46555
Data udienza 25 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere

Dott. MAGI Raffello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/09/2016 del TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG Dott. Romano Giulio che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 7 – 8 settembre 2016, il Tribunale di Lecce in funzione di giudice dell’esecuzione – con riferimento alla sentenza del 14 luglio 2015 emessa dallo stesso Tribunale nei confronti di (OMISSIS), con cui questi, imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, commi 2, lettera b), e articolo 2-sexies era stato condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed Euro 900,00 di ammenda, sostituita con la pena di mesi uno, giorni quattordici di lavoro di pubblica utilita’ – ha revocato il capo della sentenza con cui era stata disposta la sostituzione ed ha disposto il ripristino della pena originaria.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del (OMISSIS) chiedendone l’annullamento e adducendo a sostegno dell’impugnazione un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione degli articoli 125 e 666 c.p.p. e articolo 186 C.d.S., nonche’ erroneita’ o mancanza della motivazione, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e).
Era da premettere che, con la sentenza, il Tribunale di Lecce dopo aver applicato al (OMISSIS) ex articoli 444 c.p.p. e ss. la pena sopra indicata, aveva disposto la sostituzione della stessa con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, secondo le indicazioni che avrebbe date il Comune di Ostuni, ove all’epoca l’imputato risiedeva, previo concerto con l’UEPE; era seguita una fitta corrispondenza, prima con il Comune ed il relativo ufficio territoriale UEPE, poi con l’ufficio UEPE di Napoli, dove nel frattempo il (OMISSIS) si era trasferito, a seguito della perdita del posto di lavoro nella provincia di Brindisi, sempre con l’intento di dare corso all’esecuzione della sanzione sostitutiva; di cio’ era stato informato il Tribunale di Lecce a cui era stata formulata l’istanza di svolgere il lavoro di pubblica utilita’ nell’ambito territoriale di Napoli; nel mentre attendeva il riscontro a questa istanza, era stato convocato innanzi al Tribunale di Lecce dell’udienza camerale del 28 giugno 2016 ed, all’esito della stessa, si era visto revocare l’anzidetta sostituzione della pena; tuttavia, non sussistevano i presupposti per tale deroga non avendo il (OMISSIS) violato gli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, ne’ potendo essere rivolto a lui alcun addebito e nemmeno avendo il Tribunale giustificato la sua decisione in relazione ai motivi all’entita’ e alle circostanze della dedotta violazione; in definitiva, la situazione emersa aveva determinato il fatto che al condannato non era stata offerta in concreto la possibilita’ di iniziare l’attivita’ lavorativa sostitutiva disposta con la suddetta sentenza, posto che il provvedimento impugnato nulla aveva specificato in ordine all’atteggiamento serbato dal Comune di Ostuni e dall’UEPE i quali avrebbero dovuto fornire il supporto al condannato per consentirgli di svolgere il lavoro di pubblica utilita’; ne’ gli era stata data la possibilita’ concreta di svolgere tale lavoro in Napoli, luogo di nuova residenza, di talche’ la stessa ordinanza aveva concluso essersi verificata una situazione di impossibilita’ di sostituire la pena ma non aveva potuto muovere alcun addebito al (OMISSIS).
3. Intanto, era accolta dal Tribunale di Lecce, con provvedimento del 24 ottobre 2016, l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
4. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto – premesso che in tema di sostituzione di pene l’interessato non era tenuto ad indicare l’ente presso cui era da svolgere il lavoro di pubblica utilita’, ne’ ad avviare il procedimento per la relativa fase esecutiva – nella specie dall’esame dell’ordinanza non era dato evincere alcun comportamento addebitabile al (OMISSIS), sicche’ occorreva rinviare al Tribunale stesso affinche’ definisse in termini di attualita’ le modalita’ di esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ da effettuare ad opera del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato nei sensi che seguono e vada quindi accolto.
2. Si rileva, in premessa, che a ragione il Tribunale, all’esito del contraddittorio, ha considerato come si fosse verificata l’impossibilita’, anche alla stregua della documentazione pervenuta, di procedere al lavoro di pubblica utilita’ presso l’ente individuato dal (OMISSIS), risultato non convenzionato. Inoltre, il giudice di merito ha aggiunto che non era stato svolto il lavoro di pubblica utilita’ nemmeno nel circondario nel quale il condannato si era trasferito.
Posto cio’, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza che doveva ritenersi concluso in modo negativo l’accertamento dell’avvenuta esecuzione della sanzione sostitutiva e diveniva necessario, ai sensi dell’ultima parte dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 ripristinare la pena sostituita e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

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