Se è ben vero che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c) cod. strada, la presenza di altri elementi indiziari, è altrettanto vero che quest’ultima affermazione non va intesa come indicatrice di una sorta di aritmetica delle prove.
Sentenza 8 novembre 2017, n. 50973
Data udienza 5 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessand – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/04/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RANALDI ALESSANDRO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.4.2015 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal PM, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato ex articolo 186 C.d.S., condannandolo alla pena di Euro 2.300 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato lamentando, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 186 C.d.S..
Osserva che l’imputazione si fonda sull’accertamento del tasso alcolemico con due misurazioni eseguite a distanza di 1 ora e 17 minuti e 1 ora e 27 minuti dal momento della guida, con risultati rispettivamente di 0,88 g/l e 0,89 g/l. Nel giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato, veniva acquisita consulenza medico-legale di parte, dimostrante come all’atto del sinistro la concentrazione di alcool nel sangue non avesse superato il valore soglia di 0,8 g/l. Il Gip assolveva l’imputato, ritenendo sussistente il ragionevole dubbio che durante la guida del mezzo il ricorrente, pur avendo assunto bevande alcoliche, non avesse nel sangue una concentrazione alcolica superiore a 0,8 g/l.
La Corte di appello, accogliendo i rilievi della pubblica accusa, ha ritenuto che il dubbio del primo giudice non puo’ essere consentito alla luce del quadro normativo vigente che, da un lato, non consente di leggere gli accertamenti alcoltest con la lente delle variabili soggettive delle tempistiche di assorbimento dell’alcool, dall’altro impone di riferire comunque al momento della conduzione del veicolo i risultati ottenuti con l’alcoltest, a meno che si dimostri un’assunzione intermedia.
Il ricorrente deduce la erroneita’ e genericita’ di tale ragionamento, che da una parte e’ in contrasto con i principi del libero convincimento e dell’assenza di prove legali, dall’altro non offre alcuna motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della consulenza medico-legale di parte acquisita agli atti, senza mai confrontarsi con il caso specifico. Rileva che la consulenza di parte ha accertato che al momento della misurazione ci si trovava ancora in fase ascendente di assorbimento dell’alcool e, pertanto, andando a ritroso al momento della guida, il valore alcolemico era sicuramente inferiore e al di sotto del valore soglia di 0,8 g/l. Su tale aspetto la Corte di appello non si e’ confrontata, di qui la carenza di motivazione sul punto.
1. Il ricorso e’ infondato.
1.1. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501).
[…segue pagina successiva]
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