Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 novembre 2017, n. 26163 . Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta – a pena di decadenza – entro 3 anni…

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta – a pena di decadenza – entro 3 anni dalla comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dagli organi competenti, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione.

Sentenza 3 novembre 2017, n. 26163
Data udienza 7 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23854-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/07/2012 R.G.N. 27/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame svolto dall’INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimata, ai sensi della legge n. 297 del 1982, al pagamento del TFR maturato e non corrisposto dal datore di lavoro, che aveva cessato l’attivita’ il 2 gennaio 2006, oltre interessi legali e rivalutazione amministrativa dalla data della domanda amministrativa (del 25 ottobre 2007).
2. Per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale riteneva tempestiva la domanda proposta dalla lavoratrice (con ricorso depositato il 15 gennaio 2010), e infondata l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS, per essersi esaurito il procedimento amministrativo in data 25 gennaio 2009, decorsi novanta giorni per l’impugnazione del provvedimento tardivo di diniego di pagamento del TFR, ricevuto, dalla lavoratrice, in data 27 ottobre 2008.
3. Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, cui l’intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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