Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 7 marzo 2018, n. 10402. Il gip deve valutare la fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dalla parte “offesa” nel corso del contraddittorio nell’ambito dell’udienza camerale.

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[…]

E evidente, dunque, la differenza fra tale ipotesi di archiviazione e quella di cui all’articolo 408 c.p.p.; quest’ultima presuppone l’infondatezza della notizia di reato per effetto della quale il PM chiede la chiusura del procedimento; l’archiviazione per particolare tenuita’ del fatto presuppone invece l’esatto contrario, ovvero che il reato oggetto delle indagini sia stato commesso ma che, tuttavia, ricorra la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p.p., in presenza della quale deve pervenirsi ugualmente alla chiusura del procedimento. Stante la diversita’ fra le due ipotesi di archiviazione, diverso e’ anche il contenuto dell’opposizione della parte offesa che, nel caso in esame, non deve essere diretta a dimostrare la commissione del reato perche’ e’ pacifico che esso sussiste, bensi’ a dimostrare che non ricorre la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p.. introdotto dal citato Decreto Legislativo n. 28 del 2015, contestando quindi che il fatto possa ritenersi di lieve entita’.

E difatti, l’articolo 410 c.p.p. prevede che con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilita’, “l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.

L’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis prevede invece che, con l’opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, la parte offesa debba indicare “le ragioni del dissenso”, ovvero contestare la sussumibilita’ della condotta nell’ipotesi di particolare tenuita’ prevista dell’articolo 131 bis c.p.p.; attivita’ ben diversa da quella richiesta dall’articolo 410 c.p.p. alla parte offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Stante il diverso titolo della richiesta di archiviazione ex articolo 411 c.p.p., rispetto a quella per infondatezza della notitia criminis prevista dall’articolo 408 c.p.p., la persona offesa non deve dunque porre a fondamento dell’opposizione deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata con l’indicazione di indagini suppletive e dei relativi mezzi di prova, come prescritto dall’articolo 410 c.p.p.” ma deve controdedurre in merito alla sussistenza della speciale causa di non punibilita’ posta dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione” (cosi’ nella parte motiva, “ritenuto in diritto”, pp. 2-3 della richiamata pronunzia).

Le argomentazioni che si sono testualmente riferite, condivise da pacifica giurisprudenza di legittimita’, hanno condotto alle seguenti, ulteriori, puntualizzazioni:

“In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo’ decidere “de plano” ma deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 409 c.p.p., comma 2, essendo cio’ funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis la cui inosservanza, pertanto, determina la nullita’ dell’eventuale provvedimento adottato” (Sez. 5, n. 26876 del 10/02/2016, P.O. in proc. Pjetrushi, Rv. 267261);

“Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, pronunciato ai sensi dell’articolo 411 c.p.p., comma 1, e’ nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute nell’articolo 408 c.p.p. e ss. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p.” (Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010; in termini, Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268223);

“In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, il giudice puo’ disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilita’ dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle “ragioni del dissenso” della persona offesa rispetto alla sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi di cui all’articolo 131-bis c.p.” (Sez. 6, n. 46277 del 12/10/2016, P.O. in proc. Synyava, Rv. 268269.

3. Tutto cio’ premesso, passando a fare applicazione dei richiamati, condivisibili, principi nel caso in esame, si osserva come l’opponente abbia, in effetti, pienamente assolto all’onere sullo stesso incombente, rappresentando come gli indagati, nella sua prospettiva, abbiano posto in essere un fatto non riconducibile all’ipotesi di particolare tenuita’, sia con riguardo alle modalita’ dell’azione sia con riguardo all’entita’ del danno che sarebbe derivato se essa fosse stata portata a compimento.

In presenza di tali deduzioni volte a contrastare nel merito le ragioni poste a fondamento della – estremamente scarna – richiesta di archiviazione, appare non pertinente la motivazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto fondata su argomentazioni, peraltro assai vaghe e prive di aggancio al concreto caso in esame, inerenti la differente ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex articolo 410 c.p.p..

E’ il caso, dunque, di precisare che nell’ipotesi di richiesta archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, “compito del Gip e’ quello di valutare le fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dalla parte offesa opponente (oltre che, eventualmente, dalla persona sottoposta alle indagini), nel contraddittorio nell’ambito di udienza camerale appositamente fissata, dal quale non puo’ prescindersi in questa particolare ipotesi di opposizione all’archiviazione, ove vengano enunciate ed allegate ragioni di infondatezza dell’ipotesi ex articolo 131 bis c.p. posta a sostegno della richiesta di archiviazione.

Fermo restando che il contenuto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis e’ costituito dalla “ragioni di dissenso” dell’opponente e non necessariamente “dall’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova” come invece richiesto dall’articolo 410 c.p.p per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato” (cosi’, persuasivamente, la parte motiva di Sez. 4, n. 8384 del 22/12/2015, dep. 2016, P.O. in proc. Popirlan, cit., p. 3 del “ritenuto in diritto”); sta comunque di fatto che la difesa della p.o., al fine di efficacemente contestare la valutazione di ipotizzata tenuita’ del fatto, ha indicato indagini suppletive tramite mezzi di prova tesi ad accertare l’inapplicabilita’ nel caso di specie della casa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. (v. specc. le pp. 2-4 dell’atto di opposizione, ove si chiede di sentire a chiarimenti l’addetto alla sorveglianza (OMISSIS) e di sentire ex novo l’ulteriore vigilante (OMISSIS) sulle modalita’ di agire di una delle indagate).

A tale, legittima, richiesta il G.i.p. ha replicato evocando vaghi ed apodittici riferimenti all’insostenibilita’ dell’accusa in giudizio ed all’economia processuale, del tutto privi di pertinenza rispetto alla fattispecie in esame, e, cosi’ facendo, ha privato l’opponente del diritto, previsto dalla legge, al contraddittorio in udienza, cosi’ incorrendo in una nullita’ che e’ stata ritualmente dedotta dalla parte interessata.

4.Si impone, dunque, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti per l’ulteriore corso, affinche’ il G.i.p. del Tribunale di Latina faccia puntuale applicazione dei principi in precedenza richiamati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

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