Gli articoli 142 e 143 del codice della strada sono norme di carattere cautelare che hanno per finalità quella di garantire un’andatura corretta e regolare nella propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che percorrono la strada. Non sono, però, norme intese a evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo procedente in senso opposto. Pertanto, va esclusa la corresponsabilità per omicidio colposo in capo a colui che ha violato tali regole cautelari. Per essere ritenuti responsabili di un incidente, infatti, non basta violare una regola cautelare imposta dal codice della strada, ma occorre che la violazione riguardi una norma che aveva lo scopo di impedire proprio quel tipo di sinistro.
Sentenza 31 ottobre 2017, n. 50024
Data udienza 4 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SPINACI Sante;
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del Foro di Roma in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) del foro di VARESE in difesa delle PARTI CIVILI, che deposita in originale l’atto di rinuncia alla costituzione delle parti civili: (OMISSIS) e (OMISSIS), nel suddetto procedimento a carico del Sig. (OMISSIS), avendo gia’ ottenuto il risarcimento dei danni subiti;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di VARESE in difesa di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Dopo che questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14461/2012 aveva annullato, su ricorso del PM, la sentenza di non luogo a procedere perche’ il fatto non costituiva reato n. 401/2011 del GIP del Tribunale di Varese, a seguito del successivo rinvio a giudizio, con sentenza emanata in data 21 gennaio del 2015, il GM del Tribunale di Varese, sentiti svariati testi tra cui gli agenti della polizia stradale di (OMISSIS), il c.t. del pubblico ministero, il c.t. della parte civile ed il c.t. dell’imputato, dichiarava (OMISSIS), nel processo contumace, colpevole, nella sua veste di conducente della sua autovettura Audi A3 tg. (OMISSIS), di omicidio colposo, con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, consistita nel fatto di non circolare, in violazione dell’articolo 143 C.d.S., in prossimita’ del margine destro della carreggiata, con il che avrebbe lasciato una direzione “laterale” piu’ che sufficiente alla autovettura condotta da (OMISSIS), che, alla guida della Volkswagen Golf tg. (OMISSIS), con direzione (OMISSIS), in un tratto curvilineo, mentre stava intraprendendo il sorpasso di una Volkswagen Polo condotta da tale (OMISSIS), oltrepassava la linea continua di mezzeria ed invadeva parzialmente l’altrui corsia di marcia, scontrandosi, con la parte anteriore sinistra, proprio con la fiancata sinistra dell’Audi A3 di (OMISSIS), proveniente dal senso opposto di marcia (fatto accaduto sulla strada provinciale n. (OMISSIS) all’altezza della progressiva chilometrica (OMISSIS) su di un tratto extraurbano nel territorio in localita’ (OMISSIS) il (OMISSIS) intorno alle h. 19,45).
La Volkswagen Golf, dopo l’urto con l’Audi A3, si scontrava violentemente con la Opel Zafira tg. (OMISSIS), condotta da tale (OMISSIS), il quale, sopraggiungendo da tergo dell’Audi, la tamponava, quindi l’autovettura condotta da (OMISSIS) proseguiva la sua marcia invadendo la semicarreggiata opposta e rovinava contro la Volkswagen Polo condotta da (OMISSIS).
(OMISSIS), a causa del sinistro, decedeva.
L’imputato, la cui percentuale di responsabilita’ veniva individuata nel 20 per cento, mentre la concorrente colpa della medesima (OMISSIS) nell’80 per cento, veniva condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione, con la pena accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi due, e con il riconoscimento dei doppi benefici di legge.
Imputato e responsabile civile venivano condannati in solido a risarcire ai genitori della giovane vittima, costituitisi parte civile, i danni agli stessi cagionati da tale perdita, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di Euro 40.000,00 ciascuno.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21/6/2016, confermava la sentenza dal Tribunale di Varese, appellata dall’imputato e dalle parti civili.
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