Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 31 ottobre 2017, n. 50024. Per essere ritenuti responsabili di un incidente, infatti, non basta violare una regola cautelare imposta dal codice della strada, ma occorre che la violazione riguardi una norma che aveva lo scopo di impedire proprio quel tipo di sinistro.

[….segue pagina antecedente]

La dinamica dell’incidente e’ stata ricostruita dai testi sentiti nel corso del dibattimento di primo grado.
(OMISSIS), che era alla guida della propria WV Polo nella stessa direttrice di marcia, in direzione (OMISSIS), di quella di (OMISSIS), ha ricordato che quest’ultima, a bordo della sua WV Golf, lo aveva superato in una curva destrorsa, laddove il sorpasso era vietato per la presenza di una linea continua di mezzeria, finendo per occupare parzialmente l’altra corsia di marcia, e, in fase di rientro, aveva impattato dapprima contro l’Audi A3 condotta dall’odierno ricorrente (OMISSIS), proveniente dall’altra direzione, e poi con la Opel Zafira che seguiva quell’auto. La Zafira aveva poi proseguito la sua marcia invadendo la corsia del teste e aveva impattato contro la sua auto.
Il medesimo teste (OMISSIS) ha precisato che in occasione del sorpasso si era portato verso la propria destra per agevolarlo e che l’auto condotta dalla (OMISSIS) aveva un solo fanale anabbagliante acceso.
Il giudice di primo grado ricorda, ancora, che il teste (OMISSIS), che si trovava alla guida della propria WV Polo con direzione (OMISSIS) e seguiva l’auto WV Golf condotta dalla (OMISSIS), ha dichiarato-anche in seguito alla conferma, in forza delle contestazioni dibattimentali, delle dichiarazioni rese in sede di indagini – che la conducente aveva gia’ tentato in precedenza di superare l’auto che la precedeva e che, usciti da una rotonda, all’altezza di una curva, aveva intrapreso la manovra di sorpasso della Polo, confermando che il conducente di quest’ultima che si era spostato sulla destra per agevolare il sorpasso.
Occupata di circa 50-60 cm la corsia opposta, pur in presenza di linea continua di mezzeria, la Golf della (OMISSIS), dopo che aveva quasi terminato la manovra, aveva impattato contro l’Audi proveniente dalla corsia opposta (il teste non e’ stato in grado di specificare il significato delle dichiarazioni rese in sede di indagini circa la posizione – verso 1″interno” della curva – che occupava nella propria corsia l’Audi).
Il giudice di primo grado, come si rilevava in precedenza, aveva evidenziato come tutti e tre i consulenti delle parti (pubblico ministero, parti civili, imputato) avessero escluso la correttezza dei punti d’urto individuati dagli operanti nella planimetria redatta nell’immediatezza dei fatti, dando pero’ conto che, sulla base delle tracce rilevate dalla polizia e da quelle evincibili dalle foto scattate dai vigili del fuoco e dai giornalisti, il consulente del pubblico ministero, (OMISSIS), aveva ricavato che il punto d’urto tra l’auto condotta dalla (OMISSIS) e quella condotta dall’imputato si trovava all’interno della corsia percorsa da (OMISSIS) di circa 20-30 cm (in coincidenza con il punto n. 7 segnato nella planimetria redatta dalla polizia, con direzione da (OMISSIS) a (OMISSIS)) e che, tenuto conto della larghezza della corsia di pertinenza dell’imputato, costui si trovava a circa 1,10-1,40 dal margine destro della carreggiata (oltre il quale vi era una banchina pavimentata di circa 1,50 m, secondo quanto riferito dal consulente Lanci e dal sovrintendente (OMISSIS)).
(OMISSIS) ha poi precisato in dibattimento di aver identificato quel punto d’urto in base al fatto che le tracce trovate in prossimita’ del punto n. 7 erano coerenti con le tracce dei successivi spostamenti riconducibili ai vari mezzi e ai danni riportati dai veicoli. Il consulente ha calcolato che l’auto della (OMISSIS) doveva andare a circa 100 km/h, mentre quella di (OMISSIS) a circa 110 km/h, nonostante vi fosse il limite dei 70 km/h in entrambi i sensi di marcia.
Dalle due testimonianze sopra indicate, vista la brevissima durata del sinistro e la soggettivita’ nella percezione e nella valutazione delle distanze, gia’ il giudice di primo grado aveva rilevato come non potesse ovviamente trarsi alcuna indicazione precisa sulla posizione dell’auto di (OMISSIS) all’interno della propria corsia al momento dello scontro, ma solo l’indicazione che l’auto della (OMISSIS) non si era totalmente portata nella corsia opposta.
Dagli accertamenti effettuati dal consulente del pubblico ministero il GM varesino aveva comunque ritenuto poter trarsi la prova del fatto che l’imputato, al momento dell’urto, si trovasse piu’ verso fa mezzeria, che verso il lato esterno della sua corsia, in violazione dell’articolo 143 C.d.S., evidenziando come non solo la ricostruzione effettuata dal tecnici fosse compatibile con le dichiarazioni dei testimoni, ma anche che il particolare, riferito da quest’ultimi, che la Polo si era spostata sulla destra per agevolare il sorpasso, confermava che la (OMISSIS) non aveva avuto necessita’ di occupare del tutto l’altra corsia di marcia.
La dinamica dell’evento, dunque, confermata dal dictum dei giudici di appello, ha visto l’odierno ricorrente, che viaggiava ad una velocita’ superiore a quella consentita ma nell’ambito della propria corsia di marcia, sebbene verosimilmente non tenendo completamente la destra, trovarsi ad impattare contro l’autovettura VW Golf condotta da (OMISSIS) che, procedendo anch’ella ad una velocita’ superiore al limite vigente ed effettuando un sorpasso in curva laddove era vietato, per giunta con un fanale anabbagliante rotto, invadeva la propria corsia di marcia ed impattava contro la propria autovettura prima, e poi contro la Opel Zafira che la seguiva, quindi venendo rimbalzata ancora una volta lungo la sua originaria carreggiata e schiantandosi contro l’auto che aveva sorpassato (la VW Polo condotta da (OMISSIS)) e perdendo la vita.
Orbene, i giudici del merito, ai fini della responsabilita’ civile nella produzione del sinistro, hanno riconosciuto l’evidenza di una preponderante colpa della vittima (quantificata nell’80 per cento). Hanno, tuttavia, riconosciuto che permanesse una residua responsabilita’ del 20 per cento in capo al (OMISSIS), sufficiente per affermarne la penale responsabilita’ in ragione del non avere circolato, in violazione dell’articolo 143 C.d.S., in prossimita’ del margine destro della carreggiata, con il che avrebbe lasciato una direzione “laterale” piu’ che sufficiente alla autovettura condotta da (OMISSIS), nonostante la manovra azzardata (e vietata) da questa compiuta.
4. A tali conclusioni i giudici del merito sono pervenuti in ragione di un principio di diritto piu’ volte affermato in passato da questa Corte, ma in termini che il Collegio non condivide, secondo cui la disposizione di cui all’articolo 143 del vigente C.d.S., (articolo 104 del codice abrogato) dovrebbe essere interpretata nel senso dell’obbligo dell’osservanza della destra rigorosa, proprio al fine di contrastare il pericolo derivante dalla eventualita’ che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza (proprio come e’ avvenuto nella concreta fattispecie). La tesi e’ stata espressa nel senso che: “Le norme di comportamento, dettate dall’articolo 104 C.d.S., sono volte inequivocabilmente a contrastare situazioni di pericolo conseguenti alla eventualita’ che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza. Ne deriva che l’inosservanza dell’obbligo imposto di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita’ del margine destro della medesima, anche quando la strada e’ libera”, si caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell’evento, qualunque sia la causa di invasione della mezzeria da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratta di causa pur essa colposa” (in termini, Sez. 4, n. 2568 del 4/11/2010 dep. il 2011, Berlanda, Rv. 249622; conf. Sez. 4, n. 3538 del 07/03/1988, Rv. 177902; Sez. 4, n. 6365 del 28/3/1983, Rv. 159840; Sez. 5, n. 753 del 18/11/1975 dep. il 1976, Rv. 131918).
Ad avviso del Collegio, tuttavia, allo stato dell’elaborazione giurisprudenziale sul punto, tale impostazione deve ritenersi superata, apparendo, invece, maggiormente condivisibili le diverse conclusioni cui e’ gia’ pervenuta questa Corte di legittimita’ in un caso assolutamente speculare rispetto a quello che ci occupa (Sez. 4, 32126 del 16.6.2010, Zampetti ed altri, non mass.).
Come gia’ si ricordava in quella pronuncia, sotto un profilo teorico, peraltro strettamente connesso con aspetti normativi e conoscitivi, si distingue, nell’ambito dell’elemento colposo, da un verso la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilita’ del risultato offensivo e nell’esigibilita’ della condotta conforme alla regola cautelare, e dall’altro la misura oggettiva della colpa, contrassegnata invece dall’individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilita’ del risultato dannoso.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *