Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 ottobre 2017, n. 25760. In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, permessi, malattia e infortunio)

In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, permessi, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività e, pertanto, nella quantificazione degli istituti indiretti il compenso per lavoro straordinario può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme di legge o di contratto collettivo

Sentenza 30 ottobre 2017, n. 25760
Data udienza 15 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18482/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 456/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/07/2011 R.G.N. 709/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del motivo attinente alle festivita’ ed ex festivita’, rigetto del resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano del 24.9.2007 (OMISSIS), dipendente della societa’ (OMISSIS) spa (in prosieguo: la societa’) chiedeva accertarsi il proprio diritto alla inclusione del compenso per il lavoro straordinario prestato con abitualita’ nel periodo da gennaio 2002 a giugno 2006 nella base di calcolo della retribuzione per ferie, festivita’, riduzioni orarie, tredicesima mensilita’ e condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione consequenziali (Euro 9.697,48).
Il giudice del Lavoro accoglieva la domanda, come ridotta dal ricorrente in corso di causa in relazione alla eccepita prescrizione (Euro 6.914,80).
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15.5- 29.7.2001 (nr. 4882/2011), rigettava l’appello della societa’.
La Corte territoriale osservava, quanto alla retribuzione per ferie, che l’articolo 14, parte prima, del CCNL stabiliva come base di calcolo la retribuzione globale di fatto, eccettuando i soli compensi aventi carattere accidentale; la nozione di retribuzione globale di fatto – contrapponendosi a quella di retribuzione di diritto, che identificava la retribuzione oraria-doveva intendersi riferita al trattamento globale in atto, comprensivo dello straordinario continuativo.
Analogo criterio valeva per la tredicesima mensilita’ ai sensi dell’articolo 15, parte prima del CCNL mentre il riferimento alle 173 ore indicava solo il moltiplicatore della base di calcolo.
Per le festivita’ della L. n. 260 del 1949, articolo 5, individuava quale trattamento dovuto ancora la “normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio” mentre il criterio del ragguaglio ad un sesto dell’orario settimanale, pure previsto dall’articolo 5, costituiva un moltiplicatore della base di calcolo.
Per i permessi retribuiti (rol) l’articolo 5 del CCNL rimandava al valore retributivo su cui era computata la gratifica natalizia e, dunque,al medesimo criterio della retribuzione globale di fatto.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la societa’, articolando tre motivi.
Il lavoratore e’ rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la societa’ ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.,. n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..
Oggetto di censura e’ la interpretazione in sentenza della locuzione di “retribuzione globale di fatto” contenuta nel CCNL per i lavoratori delle industrie METALMECCANICHE PRIVATE ed, in particolare, negli articoli 14 e 15 disciplina speciale-parte prima e nell’articolo 5 disciplina generale-parte terza dei CCNL 8.6.1999 e 7.5.2003, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle ferie, della tredicesima mensilita’ e dei permessi retribuiti.
La ricorrente ha altresi’ dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, articolo 5, in materia di festivita’ infrasettimanali.

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