Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 ottobre 2017, n. 25760. In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, permessi, malattia e infortunio)

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2. Con il secondo motivo la societa’ ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – per violazione o falsa applicazione degli articoli 14 e 15 disciplina speciale-parte prima dei CCNL 8.6.1999 e 7.5.2003, della L. n. 260 del 1949, articolo 5 dell’articolo 5 disciplina generale-sezione terza dei CCNL 8.6.1999 e 7.5.2003, del pari assumendo la erronea interpretazione da parte del giudice del merito della locuzione di retribuzione globale di fatto utilizzata nelle norme, di legge e di contratto, richiamate.
3. Con il terzo motivo la societa’ ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella qualificazione del lavoro straordinario prestato dal lavoratore come continuativo e sistematico.
Ha lamentato che la Corte di merito non aveva svolto alcuna indagine quanto alle modalita’ ed alla frequenza con cui era stato prestato il lavoro straordinario nel periodo di causa, limitandosi ad assumere la non-contestazione della continuita’ e sistematicita’ della prestazione. Nella memoria difensiva, invece, era stata contestata la continuita’ del lavoro straordinario ed evidenziato che il ricorrente si era limitato ad allegare l’ammontare annuo dei compensi liquidati a tale titolo senza specificare le ore ed i periodi di svolgimento della prestazione.
I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati limitatamente alla dedotta violazione della L. 27 maggio 1949, n. 260, articolo 5, in materia di compensi per le festivita’ indicate dalla norma stessa.
Giova premettere che – come questa Corte ha ripetutamente affermato a partire da Cassazione civile, sez. un., 03/04/1989, n. 1608 – per la determinazione della retribuzione dovuta al prestatore di lavoro in relazione agli istituti cc.dd. indiretti non vige nel nostro ordinamento un principio di onnicomprensivita’ ma occorre avere riguardo alla disciplina dei singoli istituti, di fonte legale o contrattuale (ex plurimis: Cass. sez lav. 15 gennaio 2013 nr. 813; 25 gennaio 2012 nr. 79873 marzo 2004 nr. 4341).
E’ di fonte contrattuale la disciplina del compenso per ferie, per tredicesima mensilita’, per riduzioni orarie.
Le norme del CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti qui rilevanti – e quelle di analogo tenore contenute nei contratti collettivi del settore in epoca precedente (CCNL 18 gennaio 1987, CCNL 5 luglio 1994) e successiva (CCNL 20 gennaio 2008)- sono state gia’ interpretate da questa Corte (Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 1995 nr. 8102, 11 novembre 1996 nr. 9819, 10 novembre 2003 nr. 16852, 3 marzo 2004 nr. 4341; Cass. civ. sez. 6 14 dicembre 2016 nr. 25761), con pronunzie cui si intende dare continuita’.
Quanto alle ferie, a tenore dell’articolo 14 disciplina speciale – parte prima dei CCNL per i dipendenti industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti 8.6.1999 e 7.5.2003 “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo”.
Il successivo articolo 15, prevede, poi, per la tredicesima mensilita’ il pagamento di “una gratifica ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilita’, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto”.
In ordine ai permessi annui (la cui disciplina comprende le ex festivita’), l’articolo 5 della disciplina generale – sezione terza tanto nel CCNL 8.6.1999 che nel CCNL 7.5.2003 indica quale criterio di monetizzazione (ai fini della monetizzazione di 20 ore di permesso per i lavoratori turnisti) il valore retributivo sul quale e’ computata la gratifica natalizia.
La nozione di “retribuzione globale di fatto” adottata dal contratto collettivo, in mancanza di una diversa specificazione nello stesso testo contrattuale, deve intendersi come comprensiva di tutte le voci di retribuzione corrisposte con continuita’ e sistematicita’ al lavoratore nell’arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta (nella specie l’anno in cui maturano le ferie e la gratifica natalizia) si’ da divenire parte della retribuzione normalmente liquidata.
L’aggettivo “globale” comprende infatti quanto complessivamente ricevuto dal lavoratore in corrispettivo della sua attivita’ di lavoro; il riferimento al “fatto” ovvero allo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro esclude, poi, la rilevanza della previsione astratta di eccezionalita’ del compenso per lavoro straordinario contenuta nella disciplina del contratto collettivo.
La definizione contrattuale dell’articolo 14 del CCNL completa e conferma tale definizione, escludendo la rilevanza delle sole prestazioni con carattere accidentale.

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