Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43836. La condanna per cessione di hashish non è motivazione sufficiente per espellere uno straniero dal Paese

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La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha piu’ volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 24/02/1995, una presunzione assoluta di pericolosita’, la verifica circa la sussistenza della pericolosita’ sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall’articolo 133 cod. pen., ed essere assistita da adeguata motivazione (v. da ultimo, Sez. F, n. 34978 del 13/08/2015, Totilli, Rv. 264576).
Nei confronti dell’imputato si sarebbe dovuta, pertanto, valutare l’applicabilita’ della misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’articolo 86 Testo Unico Stup.; misura la cui applicazione e’, come detto, subordinata all’accertamento in concreto della pericolosita’ sociale, da svolgersi al momento della condanna o dell’applicazione di pena.
Tale accertamento avrebbe dovuto essere condotto dal Tribunale, il quale l’ha, invece, del tutto omesso.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all’omesso esame della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura dell’espulsione, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, alla Corte di appello di Firenze ex articolo 569 c.p.p., comma 4, trattandosi di ricorso per saltum.
L’annullamento deve essere pronunciato con rinvio in considerazione del fatto che la concreta applicazione della misura dell’espulsione e’ subordinata all’accertamento della pericolosita’ sociale dell’imputato straniero, accertamento riservato al giudice di merito ancor prima che al giudice dell’esecuzione, il quale e’ chiamato a intervenire laddove tale accertamento non sia stato effettuato (v. citata sentenza 34978/2015).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’espulsione dallo Stato, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.

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