Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 novembre 2017, n. 50458. L’applicazione della misura di sicurezza della casa-lavoro

[….segue pagina antecedente]

In definitiva, la dichiarazione di abitualita’ non poteva essere pronunciata ogniqualvolta si verificava la formale esistenza dei requisiti, ma occorreva pur sempre valutare l’evoluzione della personalita’ del soggetto, non potendo il decidente ancorarsi solo alla quantita’ e alla gravita’ dei reati commessi. In tal senso non era stata data risposta al quesito relativo alla funzione rieducativa della pena applicata ad un soggetto che, successivamente alla lunga carriera criminale, aveva finalmente la possibilita’ di iniziare un serio percorso di recupero e rieducazione, come del resto dimostravano gli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario e contemplanti misure alternative alla detenzione.
Se, invece, si privilegiava l’automatismo nell’applicazione dell’istituto della abitualita’ nel delitto, si finiva per avallare un regime preclusivo di una serie di benefici senza ragione, in sostanziale contrasto con il principio rieducativo della pena fissato dall’articolo 27 Cost..
Di conseguenza, importante era la valutazione prognostica da parte del giudice sulla scorta di elementi concreti che, in relazione ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen., si proiettasse all’attualita’ ed al futuro per verificare la dedizione al delitto del reo: e nel caso in esame i giudici di merito avevano operato una valutazione del tutto prematura rispetto alla verifica della pericolosita’ sociale all’attualita’ del (OMISSIS) non prendendo in considerazione il trattamento penitenziario e gli eventuali benefici, mentre, in ogni caso, avrebbe dovuto essere instaurato anche un procedimento per il riesame della pericolosita’ stessa.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta mancanza della motivazione in punto di determinazione sull’istanza di sospensione dell’esecutivita’ dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale non aveva neppure preso in esame l’istanza di sospensione avanzata in modo contestuale all’appello, rendendo al riguardo una motivazione apparente, basata su clausole di stile. Cio’ aveva fatto si’ che, nelle more della definizione del procedimento, il (OMISSIS) versasse in gravi condizioni di salute senza poter richiedere visite e consulenze psichiatriche al fine della valutazione della necessita’ di iniziare le opportune terapie.
Tenuto conto, invece, della natura dei reati, legati alla sua tossicodipendenza, la dichiarazione di abitualita’ nel delitto non avrebbe dovuto mantenere la sua efficacia esecutiva, ma essere sospesa: su questi aspetti la motivazione mancava del tutto.
Si trattava di vizio che aveva determinato la nullita’ del provvedimento impugnato, dipendente da una insanabile incompletezza.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione delle norme in materia di ordinamento penitenziario e degli articoli 25 e 117 Cost..
La disciplina regolatrice delle misure di sicurezza detentive della casa di lavoro e della colonia agricola e’ da ritenersi in contrasto innanzitutto con l’articolo 25 Cost.. Il comma 3 di questo precetto costituzionale sancisce il principio di legalita’ anche per tali misure, mentre le due suddette misure di sicurezza, non solo replicano i contenuti della pena detentiva, ma sono applicabili a tempo indeterminato. E, nel caso in cui tale misura sia stata disposta dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento sostanzialmente amministrativo a soggetto in stato di liberta’, costui si trova a scontare una nuova pena non determinata nel quantum e non correlata alla colpevolezza e ad una condanna, in aggiunta alla pena espiata: si tratta, nella sostanza, di una frode delle etichette.
La precedente sentenza della Corte costituzionale numero 110 del 1974 e’ stata seguita dalla riforma dell’ordinamento penitenziario che ha esteso all’internato la disciplina prevista per il detenuto: si e’ determinata cosi’ un’anomalia anche dal punto di vista formale in violazione dei principi di tassativita’, nonche’ di legalita’, con i suoi vincoli in ordine alla durata, al divieto di applicazione retroattiva ed all’ancoraggio alla colpevolezza individuale.
Quanto alla violazione dell’articolo 117 Cost., norma interposta rispetto alle fonti internazionali, essa veniva in rilievo in relazione agli articoli 5 e 7 CEDU, che non tollerano la disciplina interna relativa alle misure di sicurezza detentive ed anche la disciplina di cui all’articolo 231 c.p., comma 2, nella parte in cui consente la trasformazione della liberta’ vigilata nella misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo, e’ prospettata la violazione dell’articolo 6 T.U.E., dell’articolo 4 Prot. n. 7 CEDU e dell’articolo 50 della Carta Di Nizza, nonche’ degli articoli 5 e 7 CEDU, gia’ richiamati.
Le prime due norme escludono che si possa essere giudicati e puniti due volte per lo stesso fatto.
L’articolo 5 CEDU non contempla nessuno dei casi di legittima privazione della liberta’ personale dei cittadini europei a cagione di misure di sicurezza del tipo della casa di lavoro, potendo esso, al limite, giustificare la misura di sicurezza della casa di cura e custodia.
L’articolo 7 CEDU, che tutela il principio nullum crimen sine lege, nemmeno puo’ tollerare la misura di sicurezza della casa di lavoro, in quanto non correlata alla colpevolezza dell’internato, soprattutto con riferimento al provvedimento di cui all’articolo 231 c.p., comma 2, che invece legittima l’aggravamento della misura di sicurezza della liberta’ vigilata con quella della casa di lavoro, in ipotesi di trasgressione degli obblighi connessi alla stessa liberta’ vigilata, senza la commissione di un altro reato.
4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso osservando che: l’articolazione dei motivi, per come strutturata, non consente l’enucleazione delle singole doglianze con conseguente determinazione della inammissibilita’ dell’impugnazione, non essendo annoverata fra le attribuzioni del giudice di legittimita’ quella di rielaborare l’impugnazione stessa per estrarre dal coacervo indifferenziato delle doglianze quelle suscettibili di esame; nel caso di specie i motivi sono anche aspecifici, atteso che con essi il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato; non e’ comunque dato ravvisare errori di diritto, ne’ vizi logici, ne’ travisamento della prova, bensi’ la compiuta valutazione dei fatti esaminati, a cui il giudice di legittimita’ non puo’ contrapporre un’interpretazione di segno diverso; essendo il ricorso inammissibile, non possono esaminarsi neanche le questioni di costituzionalita’ prospettate, senza preciso riferimento alle norme oggetto della denuncia di contrasto con la Costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che l’impugnazione sia in parte infondata ed in parte basata su censure non ammissibili, per cui essa, nel suo complesso, va rigettata.
2. Il Collegio rileva che il Tribunale di sorveglianza ai motivi di gravame proposti dal (OMISSIS) ha replicato, in primo luogo, che la questione di legittimita’ costituzionale sollevata con l’appello era stata prospettata in modo generico, senza nemmeno l’indicazione delle norme addotte come contrarie a Costituzione, ne’ i parametri costituzionali di riferimento, e che, in ogni caso, la ricostruzione sistematica delle misure di sicurezza, specificata nel provvedimento, portava alla conclusione che la previsione e l’applicazione delle misure di sicurezza in generale e della casa di lavoro in particolare non si prestavano a censure di costituzionalita’ che non fossero non manifestamente infondate, anche per le misure di sicurezza essendo operante il principio di legalita’, ex articolo 25 Cost., comma 3, ed i giudici di merito hanno evidenziato, inoltre, che la dichiarazione di delinquenza abituale integrava uno dei titoli che imponevano l’applicazione della misura di sicurezza.
Quanto al merito, l’ordinanza impugnata ha ritenuto infondato l’appello, alla stregua della serie di delitti per i quali il (OMISSIS) aveva riportato condanna, del carico pendente per sottrazione e danneggiamento di beni sequestrati, per il quale lo stesso aveva subito condanna in primo grado, e del tenore estremamente negativo del rapporto del 12 dicembre 2015 della Polizia di Stato di Afragola quanto al comportamento del medesimo soggetto, qualificato come persona estremamente pericolosa, in modo tale da turbare la tranquillita’ sociale, priva di scrupoli e capace di commettere qualsiasi reato e solita associarsi a persone pregiudicate.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *