Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 novembre 2017, n. 50457. Opposizione a decreto di espulsione

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2.1. Va premesso che nella fattispecie il Magistrato di sorveglianza ha applicato l’espulsione quale misura alternativa all’espiazione nel territorio nazionale della pena detentiva e che il Tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione avverso detto provvedimento, ne ha disposto la conferma, evidenziando la sua non contestata conformita’ alle disposizioni di legge e rimarcando la sussistenza della situazione normativamente prevista come presupposto necessario e sufficiente, ai fini della legittimita’ dell’espulsione dal territorio dello Stato.
La L. n. 286 del 1998, articolo 13, comma 2, espressamente richiamato dall’articolo 16, comma 5, della stessa legge, prevede che l’espulsione possa essere disposta se il soggetto si e’ trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge, ovvero quando il permesso di soggiorno e’ stato revocato, annullato o rifiutato, ovvero e’ scaduto da piu’ di sessanta giorni e non ne e’ stato chiesto il rinnovo, ovvero se lo straniero si e’ trattenuto nel territorio dello stato in violazione della L. 28 maggio 2007, n. 58, articolo 1, comma 3.
E, dunque, illegittima l’espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, qualora egli abbia tempestivamente presentato domanda di permesso di soggiorno in ordine alla quale ancora non sia stata assunta la decisione da parte della competente autorita’ amministrativa (Sez. 1, n. 41370 del 14/10/2009, Ibeh, Rv. 245066). La presentazione della domanda e’ la condizione richiesta, visto che al Tribunale di sorveglianza non compete pronunciarsi in relazione alla sussistenza delle condizioni per il suo rilascio (Sez. 1, n. 3500 dell’11/01/2007, Arab, Rv. 235743; Sez. U civili, n. 7892 del 20/05/2003, Rv. 563341), con la conseguenza che fino a quando e’ in corso la procedura per il rilascio, l’espulsione non puo’ essere disposta.
2.2. Col primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto di non essere stato in condizione di presentare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nelle forme previste dall’ordinamento – per mancata accettazione della stessa da parte dell’ufficio matricola, essendo detenuto in una Casa circondariale e non di reclusione.
Il (OMISSIS), pero’, ha del tutto omesso di documentare il proprio assunto, per cui il motivo di ricorso deve ritenersi del tutto generico, a fronte delle contrarie informazioni trasmesse dalla Questura di Milano.
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
2.3. Il ricorrente evidenzia altresi’ l’assenza di attuale pericolosita’ per aver partecipato al trattamento rieducativo; di aver fatto ingresso nel territorio italiano in giovanissima eta’ e di essere fidanzato con una cittadina italiana.
Tale motivo involge questioni di merito gia’ apprezzate dal Tribunale che, in particolare, ha ritenuto giuridicamente non rilevante l’allegato matrimonio eventuale e futuro. Esso dunque non e’ consentito in questa sede anche per i profili di novita’ che presenta rispetto a quanto non dedotto (in tema di pericolosita’) nel giudizio di opposizione.
In ogni caso, l’aspetto della pericolosita’ e’ irrilevante alla luce della tipologia di espulsione in questione, che non costituisce una misura di sicurezza, bensi’ un’atipica misura alternativa alla detenzione, avente natura amministrativa, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale e’ obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

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