Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50624. L’ammenda per chi non manda i figli a scuola, dopo il Dlgs 212/2010, è prevista soltanto per le scuole elementari e non per le medie inferiori.

L’ammenda per chi non manda i figli a scuola, dopo il Dlgs 212/2010, è prevista soltanto per le scuole elementari e non per le medie inferiori.

Sentenza 7 novembre 2017, n. 50624
Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS) il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/11/2016 del Giudice di Pace di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.11.2016, il Giudice di Pace di Salerno, pronunciando nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) – imputati dal reato di cui all’articolo 731 cod. pen. – per aver omesso senza giustificato motivo di impartire l’istruzione scolastica al figlio minore (OMISSIS) presso l’istituto scolastico “(OMISSIS)” di (OMISSIS) per l’anno scolastico 2012/2013 – dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli articoli 157 e 158 cod. pen., argomentando che il reato contestato ha natura di reato permanente e, pertanto, cessata la permanenza con l’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 2012/2013 (8 giugno) da tale data doveva decorrere il termine prescrizionale che spirerebbe nel giugno 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.

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