Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 novembre 2017, n. 50457. Opposizione a decreto di espulsione

L’intenzione di voler contrarre matrimonio con una donna italiana non è giuridicamente rilevante nel caso di un immigrato in carcere, a cui sia scaduto il permesso di soggiorno e su cui penda un decreto di espulsione.

Sentenza 6 novembre 2017, n. 50457
Data udienza 16 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. l'(OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 209/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO, del 04/07/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO Aldo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 04/07/2016 il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento del 26/03/2016 nei confronti di (OMISSIS), condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.
Il Tribunale ha evidenziato che l’opposizione si fondava essenzialmente sulla circostanza della presentazione alla Questura di Milano di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e sull’intento di sposare una cittadina italiana alla data di scarcerazione.
L’organo giudicante ha osservato che l’istanza alla Questura di Milano non era stata presentata secondo la normativa vigente, in quanto doveva essere inoltrata tramite l’Ufficio Matricola della Casa circondariale e che il proposito di matrimonio con una cittadina italiana costituiva una circostanza meramente eventuale.
2. Il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5.
2.1. La difesa rappresenta che la Casa circondariale (e non di reclusione) di (OMISSIS) non aveva offerto il servizio di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui era impossibile presentare la relativa richiesta a mezzo dell’ufficio matricola; osservava, inoltre, che il (OMISSIS) era titolare di regolare permesso di soggiorno in Italia scadutogli durante la detenzione.
2.2. La difesa poi esclude la possibilita’ di formulare un giudizio di pericolosita’, in quanto il (OMISSIS) era gravato dal solo precedente in corso di espiazione ed aveva partecipato al processo rieducativo, come desumibile dalla concessione della liberazione anticipata. La valutazione negativa era formulata in termini meramente probabilistici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni che seguono.

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