Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 dicembre 2017, n. 58080. Quarantacinque giorni di liberazione anticipata e non 75 per il detenuto di cui è stata accolta la richiesta di liberazione anticipata

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2. Conseguenza di questa peculiare origine e’ la vigenza temporale della liberazione anticipata speciale: viene in rilievo la decorrenza iniziale dal 1 gennaio 2010, ossia dal momento in cui interviene la prima condanna dell’Italia da parte della Corte EDU per le condizioni detentive (considerate disumane e degradanti in contrasto con i principi sanciti dalla Convenzione) e in cui del fenomeno le autorita’ nazionali prendono atto quale stato di emergenza, apprestando i primi concreti rimedi, nonche’ la fissazione alla data del 23 dicembre 2015 quale momento finale, in cui si e’ presunto di conseguire il superamento dell’emergenza col ripristino di una situazione di generale vivibilita’ negli istituti penitenziari, compatibile con i diritti fondamentali dei detenuti. La natura compensativa del beneficio rinviene un aggancio dimostrativo sia nel fatto che rimedi siffatti erano stati gia’ sollecitati dalla Corte EDU con la citata sentenza Torreggiani c/Italia – laddove si era evidenziata la necessita’ che l’Italia prevedesse strumenti in grado di garantire, sia effetti preventivi, che compensativi della patita violazione della Convenzione da parte di quanti dovessero o avessero espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario – sia dall’inserimento nel nuovo testo normativo della disposizione con efficacia retroattiva a far data dal 1 gennaio 2010, come gia’ detto parametro temporale di emersione dell’emergenza penitenziaria (Sez. 1, n. 16656 del 16/1/2015).
Di conseguenza, la disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 146 del 2013, convertito nella L. n. 10 del 2014, ha natura di norma eccezionale e derogatoria della disciplina generale: come tale, non puo’ che trovare applicazione per i casi e i tempi espressamente considerati.
Il Legislatore ha previsto chiaramente il termine finale di vigore della disciplina (23 dicembre 2015) e, a differenza di quanto previsto per i semestri posti “a cavallo” della data iniziale (per i quali era prevista l’applicazione del nuovo istituto), non ha inteso emettere una regolamentazione analoga per i periodi che vadano oltre il termine finale, pur iniziando antecedentemente ad esso (cosi’ lasciando intendere che il parametro di riferimento era quello del momento in cui terminava il semestre): cio’ permette di desumere una chiara volonta’ del Legislatore in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, vale a dire quella di non attribuire il maggior beneficio ai semestri che non sono interamente compresi nel termine predetto.
Non si tratta affatto di disparita’ di trattamento ma, appunto, di una disposizione di legge speciale che si applica soltanto per il periodo di tempo previsto: e la ragionevolezza della disposizione emerge dal presupposto iniziale gia’ citato e cioe’ quello per cui la situazione emergenziale veniva a risolversi dopo due anni di applicazione dell’istituto eccezionale e quando ormai era stata introdotta una efficace specifica regolamentazione di altre disposizioni compensative e risarcitorie (in particolare, l’articolo 35 ter Ord. Pen.) che consentono al condannato detenuto di ottenere una riduzione della pena in ragione del patimento subito per le condizioni restrittive o comunque un beneficio pecuniario.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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