Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8108. Non punibile il saluto romano durante una commemorazione di militanti della destra fascista.

Non punibile il saluto romano durante una commemorazione di militanti della destra fascista.

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8108
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARONE LUIGI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Uditi, l’avvocato (OMISSIS), per la parte civile, che ha chiesto l’annullamento della sentenza e depositato conclusioni e nota spese; l’avvocato (OMISSIS), per entrambi gli imputati, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con pronunzia del 21 settembre 2016, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il 10 giugno 2015 il Gup presso il Tribunale di Milano aveva assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato loro ascritto (concorso in manifestazione (OMISSIS)) per insussistenza del fatto.

Secondo l’ipotesi accusatoria i predetti, in concorso tra loro, con altri soggetti per i quali si e’ proceduto separatamente e con numerose altre persone, rimaste non identificate, “partecipando in (OMISSIS), il (OMISSIS), alla pubblica manifestazione commemorativa in ricordo di (OMISSIS), Consigliere Provinciale del (OMISSIS), di (OMISSIS), militante del (OMISSIS) e di (OMISSIS), militante della (OMISSIS), iniziativa promossa da alcuni appartenenti al partito “(OMISSIS)”, compivano manifestazioni usuali del disciolto partito (OMISSIS) quali la “chiamata del presente”, il cd. “saluto romano”, l’esposizione di uno striscione inneggiante ai camerati caduti e di numerose bandiere con croci celtiche. In particolare… (OMISSIS) e (OMISSIS) in piazzale (OMISSIS) rispondendo alla…(chiamata del presente) alzando il braccio destro effettuavano il “saluto romano””.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, lamentando errata interpretazione ed applicazione della legge penale.

Il ricorrente si duole, innanzitutto, dell’errato presupposto da cui muove la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la manifestazione era stata regolarmente autorizzata. In realta’, nei giorni precedenti l’evento la Questura di Milano aveva notificato agli organizzatori una diffida ad eliminare dal corteo le bandiere con le croci celtiche ed i tamburi e, alla mancata osservanza di questo divieto, riscontrata il giorno della manifestazione, aveva deciso di far ugualmente proseguire il corteo soltanto per ragioni di ordine pubblico.

Dal comportamento dei manifestanti il p.m. ricorrente ricava la “precisa volonta’ dei predetti di pubblicizzare l’ideologia in questione con effetto oltremodo diffusivo in pubblico”.

Si contesta, poi, il fondamento in fatto della decisione impugnata, dovendosi escludere che all’indiscusso intento commemorativo della manifestazione non fosse affiancato il fine del proselitismo.

In questo senso, la parte pubblica richiama la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui condotte come il “saluto romano” compiuto dagli odierni imputati durante una manifestazione integrano il reato di cui alla L. n. 645 del 1952, articolo 5 (come modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 11) per la connotazione di pubblicita’ che qualifica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto partito (OMISSIS), contrassegnandone l’idoneita’ lesiva per l’ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi (Sez. 1, n. 37577 del 25/03/2014, Bonazza e altro, Rv. 259826 in una fattispecie relativa ad un incontro in memoria delle vittime delle Foibe, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale della citata L. n. 645 del 1952, articolo 5 per la perdurante attualita’ dell’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche, atta a legittimare limitazioni alla liberta’ di espressione, secondo quanto previsto anche dall’articolo 10 della Convenzione Europea per i Diritti Umani).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. Il gup, prima e la corte di appello, poi, sono pervenuti alla assoluzione degli imputati attraverso il seguente logico e puntuale percorso argomentativo:

a. Si e’ premesso in diritto che, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 74 del 06/12/1958 e 15 del 27/02/1973), la fattispecie penale in contestazione non colpisce tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito (OMISSIS), ma solo quelle “che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all’ambiente in cui sono compiute” e tra queste non solo “gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione” ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti, quali “possibili e concreti antecedenti causali di cio’ che resta costituzionalmente inibito” e quindi “idonei a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste”.

Con la conseguenza, secondo i giudici del merito, che la suddetta fattispecie si configura come reato di pericolo concreto e che le manifestazioni del pensiero (OMISSIS) e dell’ideologia (OMISSIS) in se’ non sono vietate, attese la liberta’ di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo sono solo se hanno i connotati di cui sopra e pertanto pongono in pericolo la tenuta dell’ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi.

b. nel caso di specie, benche’ incontestato che gli odierni imputati avessero preso parte ad una manifestazione pubblica in questione compiendo i contestati gesti usuali del disciolto partito (OMISSIS), si e’ ritenuto che queste condotte non realizzassero il pericolo sopra enunciato, per cui non integravano il reato di cui alla L. 20 giugno 1952, n. 645, articolo 5.

Al riguardo, i giudici hanno ritenuto dirimente la natura puramente commemorativa della manifestazione e del corteo, organizzati in onore di tre defunti, vittime di una violenta lotta politica che ha attraversato diverse fasi storiche. A questo esclusivo fine, erano, dunque, dirette le condotte in contestazione senza alcun intento restaurativo del regime (OMISSIS).

In questo senso depongono le modalita’ ordinate e rispettose del corteo, svoltosi in assoluto silenzio, senza inni, canti o slogan evocativi dell’ideologia (OMISSIS), senza comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti nei confronti dei presenti, senza armi o altri strumenti.

Si e’ in tal modo escluso che la manifestazione in esame, pur in presenza di ostentazione di simboli e saluti fascisti, avesse assunto connotati da suggestionare gli astanti inducendo negli stessi sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito (OMISSIS).

Cio’ a differenza di altri casi in cui la giurisprudenza di legittimita’ ha ravvisato, sulla base dei principi sopra indicati, gli estremi del reato in oggetto (il caso di chi intona “all’armi siam fascisti”, inno considerato come professione di fede ed incitamento alla violenza; il caso di chi compie il saluto romano armato di manganello durante un comizio elettorale; il caso di coloro che dopo la lettura della sentenza compiono il saluto romano e gridano piu’ volte la parola “sieg heil”).

3. La parte pubblica, pur formalmente prospettando una violazione di legge, e precisamente l’errata interpretazione e applicazione del disposto di cui alla L. 20 giugno 1952, n. 645, articolo 5 (c.d. legge Scelba), sollecita, in vari passaggi del ricorso, una rivalutazione delle circostanze attentamente e congruamente esaminate nelle conformi decisioni rese dai giudici del merito.

Trascura, in tal modo, il ripetuto insegnamento di questa Corte secondo cui in sede di legittimita’ e’ preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa, dovendo il giudice della legittimita’ limitarsi a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.

Ne consegue che non sono consentite le censure volte ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimita’ e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non puo’ essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite.

4. Passando alle deduzioni in diritto, occorre rilevare che con sentenza n. 11038 del 2/03/2016, dep. 2017, Goglio ed altri, Rv. 269753, questa Sezione della Suprema Corte si e’ pronunciata respingendo, in quanto inammissibile, il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup presso il medesimo tribunale del 10/06/2015 nei confronti di numerosi soggetti, coimputati degli odierni, che, a differenza di questi ultimi, non avevano optato per il rito abbreviato.

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