Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 febbraio 2018, n. 7856. Al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non e’ necessario che la comunicazione offensiva con la pluralita’ di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi

Al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non e’ necessario che la comunicazione offensiva con la pluralita’ di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, purche’ sia rivolta a piu’ destinatari.
La divulgazione della relazione extraconiugale, per di piu’ corredata a comprovata anche dalla possibilita’ di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione, intesa come il senso della propria dignita’ personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale. Tale tipo di relazione, infatti, appare significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalita’ dei consociati, oltre che al dovere di fedelta’ derivante dal matrimonio.

Sentenza 19 febbraio 2018, n. 7856
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/10/2016 del TRIBUNALE di COSENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FIMIANI PASQUALE;

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.

Udito il difensore avvocato (OMISSIS), per la parte civile, chiede il rigetto del ricorso;

deposita conclusioni e nota spese.

L’avvocato (OMISSIS), chiede l’accoglimento del ricorso presentato.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di Cosenza, in funzione d’appello, ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell’imputato (OMISSIS), che l’aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione, consistita nel diffondere nell’ambiente di’ vita di (OMISSIS) la notizia di aver avuto una relazione con lei e di essere in possesso di filmati che lo ritraevano in momenti di intimita’ con la donna. Epoca del fatto, (OMISSIS).

1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che col primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione illogica per travisamento delle prove. La Corte avrebbe ritenuto le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) confermative della testimonianza della persona offesa mentre essi avrebbero riferito di aver avuto notizia della sua relazione extraconiugale da voci del paese e dai giornali a seguito all’arresto dell’imputato, restando, cosi’, esclusa la provenienza da (OMISSIS) delle notizie ritenute diffamatorie.

1.1 Nel secondo motivo e’ stata dedotta l’errata applicazione degli articoli 530 e 533 c.p.p. ed il vizio di motivazione, poiche’ il Giudice avrebbe confermato la declaratoria di responsabilita’ dell’imputato, senza valutare che la persona offesa aveva avuto necessita’ di ripristinare la propria immagine di moglie e madre di famiglia, e, quindi, senza un rigoroso esame della sua attendibilita’.

In data 4 Ottobre la difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

All’odierna udienza il PG, dr Fimiani, ed i difensori delle parti private hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

1.Il primo motivo di ricorso non si e’ confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, essendo, pertanto, inammissibile per genericita’. Invero, esso e’ identico nel contenuto al motivo proposto in sede di appello, al quale il Giudice territoriale aveva gia’ dato congrua risposta, annotando che i testi avevano riferito di aver incontrato l’imputato, che aveva loro parlato della sua relazione con la donna, proponendo, altresi’ di visionare alcuni filmati relativi a momenti di intimita’ intrattenuti con lei; il percorso logico argomentativo dei Giudici del merito e’ stato completato attraverso il riferimento alla deposizione della testimone (OMISSIS), che aveva affermato che l’imputato in sua presenza aveva denigrato la persona offesa, proponendole, altresi’ di farle vedere “qualcosa”.

1.1 La critica ulteriore, secondo la quale i testi di accusa sarebbero inattendibili, poiche’ collegati a (OMISSIS) a vario titolo, risulta formulata genericamente, poiche’ non ha precisato in che modo il prospettato legame con la parte civile avrebbe influito sull’attendibilita’ delle rispettive testimonianze.

1.2 Quanto alle deposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), deve osservarsi che la Corte ne ha fornito una plausibile spiegazione nel senso della convalida delle affermazioni accusatorie di (OMISSIS), essendo la valutazione incensurabile in questa fase; tuttavia e’ necessario puntualizzare che le suddette prove non hanno assunto rilevanza decisiva nell’economia del confermato giudizio di’ responsabilita’ dell’imputato, che si e’ fondato sui diversi risultati processuali derivanti dalle testimonianze degli altri soggetti, cui si e’ gia’ accennato e che, del resto, neppure sono state specificamente contestate dal ricorrente.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *