Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 febbraio 2018, n. 7891. L’articolo 603 bis c.p., come modificato dalla L. n. 199 del 2016 sul caporalato

L’articolo 603 bis c.p., come modificato dalla L. n. 199 del 2016, punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l’integrazione della fattispecie, una finalita’ di lucro.

Sentenza 19 febbraio 2018, n. 7891
Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 28/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA MORELLI;

sentite le conclusioni del PG Dr. PERELLI SIMONE che conclude per l’inammissibilita’;

Udito il difensore avv. (OMISSIS), in subordine dell’avv. (OMISSIS).

Il difensore presente si riporta ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza che, pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) alias (OMISSIS), ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Potenza che aveva disposto l’applicazione, nei confronti dello stesso, della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’articolo 603 bis c.p., commi 1, 3 e 4.

2. Il ricorso, proposto dal difensore dell’indagato, si articola su tre motivi.

Con il primo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al rigetto dell’eccezione sollevata dalla difesa in merito alla mancata trasmissione al Tribunale del Riesame, nei termini di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 5, dell’interrogatorio dell’indagato.

Si evidenzia, in proposito, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha circoscritto l’obbligo di trasmissione dell’interrogatorio dell’indagato ai soli casi in cui contenga elementi di prova a lui favorevoli ed il Tribunale, al fine di stabilirlo, avrebbe dovuto valutare se, in base alla prospettazione difensiva contenuta nelle memorie depositate, le circostanze emerse in sede di interrogatorio contenessero, o meno, elementi concreti volti a confutare l’accusa.

Sotto tale profilo, la motivazione dell’ordinanza sarebbe carente e contraddittoria.

2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla replica data dal Tribunale agli argomenti difensivi relativi alla incertezza della contestazione, non tanto in relazione ad una compressione del diritto di difesa, quanto piuttosto in considerazione dell’effettiva rilevanza penale della condotta.

Si sostiene, infatti, che la condotta attribuita all’indagato non rientra fra quelle sanzionate dall’articolo 603 bis c.p. dal momento che egli non ha tratto alcun vantaggio dall’asserito sfruttamento dei braccianti agricoli ed erroneamente il GIP ha ritenuto irrilevante stabilire se egli abbia agito a fine di lucro o semplicemente per aiutare i propri connazionali.

2.2. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali con riguardo alla valutazione del quadro indiziario, soprattutto in relazione alle censure esposte nelle memorie difensive presentate al Tribunale.

Si evidenzia, in particolare, un travisamento della prova laddove e’ stato attribuito valore indiziario al reperimento, nello zaino dell’indagato, di un elenco di 93 nominativi che, tuttavia, non corrispondono a quelli dei braccianti identificati.

Il Tribunale avrebbe poi omesso l’esame delle censure difensive attinenti la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal coindagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (Sez.U. n.25 del 26.9.00, dep. 11.1.01, Rv. 217443) e delle successive pronunce di legittimita’ secondo cui “L’interrogatorio di garanzia previsto dall’articolo 294 c.p.p. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’articolo 309 c.p.p., comma 5, impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorita’ procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse; detta valenza dell’atto – ove si voglia sostenere che dalla sua mancata trasmissione derivi la caducazione della misura cautelare – deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame” (Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013 Rv. 257932; Sez. 6, n. 12257 del 03/02/2004 Rv. 228469).

Il ricorrente non indica, infatti, quali siano le affermazioni, contenute nell’interrogatorio, di contenuto favorevole all’indagato ed idonee a scardinare il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento cautelare; tenuto conto, altresi’, che il Tribunale ha comunque dato atto, nel provvedimento impugnato, della versione dei fatti proposta dall’ (OMISSIS).

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