Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4570. Allorquando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, all’uopo stipulando con società di assicurazioni una polizza fideiussoria

Allorquando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, all’uopo stipulando con società di assicurazioni una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione ed identificante l’obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a quest’ultima che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’Amministrazione finanziaria deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 – 1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore.

Per un maggior approfondimento sulla fideiussione cliccare sull’immagine seguente

Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4570
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15569/2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/2/2015 la Corte d’Appello di Torino, respinto quello in via incidentale spiegato dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Torino 20/11/2012, ha accolto la domanda da quest’ultima monitoriamente azionata nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) di pagamento di somma a titolo di “surroga/regresso al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 29.823,16 corrisposta, quale fideiussore ed a titolo di diritti doganali su merce importata dalla s.p.a. (OMISSIS), all’Agenzia delle Dogane di Trieste”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..

Con conclusioni scritte del 26/9/2017 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” di “norme di diritto”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia affermato che “le operazioni doganali siano state eseguite da (OMISSIS)” laddove “non esiste alcuna documentazione ne’ alcuna circostanza dedotta negli atti di causa che provi il compimento di alcuna operazione doganale da parte di (OMISSIS)”.

Lamenta che “l’attribuzione del mandato di pagamento delle tasse doganali da parte di (OMISSIS), spedizioniere incaricato, ad altro soggetto, non necessitato, senza alcun mandato da parte del mittente o del destinatario delle merci, e dunque l’imprudente accettazione di tale violazione da parte di tutti gli istituti assicuratori, che hanno prestato fidejussioni per centinaia di migliaia di euro in monte alla (OMISSIS), senza verificare ne’ il soggetto cui prestare fidejussione, ne’ l’oggetto della fidejussione, certamente elide il legame con l’obbligo di pagamento in capo al proprietario importatore, secondo le regole in tema di “falsus procurator””.

Con il 2 motivo denunzia “erronea determinazione degli importi in decreto ingiuntivo con violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che “dalla tabella indicata da controparte… nonche’ dalla documentazione prodotta, l’importo della tassa doganale e’ esattamente di Euro 29.709,83” sicche’ “risulta… evidente un errore… laddove sulla suddetta somma vengono aggiunti 113,33 Euro a titolo di interessi corrispettivi”, trattandosi di una “sorta di anatocismo”, che “nulla ha a che vedere con l’articolo 1283 c.c., perche’ gli interessi non vengono richiesti “dalla domanda giudiziale””, e che “rende nullo l’intero decreto ingiuntivo emesso”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione di norme di diritto di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; nonche’ “omesso esame” di datti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la “bolletta doganale prodotta” come relativa ad “operazione di sdoganamento” fatta non gia’ da (OMISSIS) bensi’ dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l..

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” di “norme di diritto”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Lamenta essere stato il decreto ingiuntivo emesso in difetto dei relativi requisiti.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, le “bollette doganali (doc. 4 – 5 prodotti in primo grado)”, i “documenti prodotti in giudizio”, la “visura camerale prodotta (doc. n. 8 in primo grado)”, il “mandato di pagamento”, il “contratto di fideiussione”, il “motivo di gravame”, i “documenti prodotti da controparte”, la “fotocopia delle bollette doganali (doc. n. 2 avversario)”, il “mandato che lo spedizioniere aveva avuto direttamente dalla turca (OMISSIS) (cfr. docc. nn. 3 – 5)”, la “sporta querela”, la “documentazione allegata al ricorso per ingiunzione (doc. 1 avversario)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita’ accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve altresi’ osservarsi che il vizio di motivazione risulta nel caso inammissibilmente dedotto al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione sostanziandosi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche – giusta quanto viceversa adombrato dall’odierna ricorrente – il “forzato ed illogico ragionamento” della corte di merito, nonche’ l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione delle emergenze probatorie, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), giacche’ il vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

Senza sottacersi che la’ dove lamenta che, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza “nessuna merce e’ stata sdoganata da (OMISSIS) Sono state tutte sdoganate da (OMISSIS)”, l’odierna ricorrente inammissibilmente prospetta in realta’ un vizio revocatorio.

Quanto al merito, va posto in rilievo che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare allorquando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorche’ in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo si avvalga della facolta’ di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articoli 78 e 79, all’uopo stipulando con societa’ di assicurazioni una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione ed identificante l’obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a quest’ultima che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’Amministrazione finanziaria deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (articoli 1949 – 1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore (ancorche’ questi abbia gia’ versato al proprio delegato la somma occorrente al pagamento dei tributi), il quale, pur avendo fatto ricorso all’attivita’ dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), e’ soggetto passivo del rapporto tributario e quindi dell’obbligazione garantita, non rilevando in contrario che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla dogana le somme ricevute dall’importatore, giacche’ la circostanza interferisce non gia’ sul debito d’imposta o sulla fideiussione bensi’ nel mero rapporto interno fra spedizioniere ed importatore (v. Cass., Sez. Un., 15/1/1993, n. 499, e, conformemente, Cass., 24/02/1994, n. 1873; Cass., 27/10/1995, n. 11218; Cass., 20/3/1996, n. 2371; Cass., 29/01/1998, n. 907; Cass., 21/05/1998, n. 5053; Cass., 27/1/1999, n. 720; Cass., 24/1/2002, n. 845).

Si e’ ulteriormente precisato che avvenendo la surrogazione in tutti i diritti e le azioni spettanti all’Amministrazione finanziaria, a partire dal giorno del pagamento il fideiussore ha diritto agli interessi sulle somme versate nella misura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 86 (v. Cass., 5/12/2002, n. 17266; Cass., 24/1/2002, n. 845; Cass., 21/5/1998, n. 5053).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Nella specie e’ rimasto dai giudici di merito accertato che: a) la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha acquistato merce in Turchia dalla societa’ (OMISSIS), la quale ha incaricato la societa’ (OMISSIS) s.r.l., non ammessa al versamento differito o periodico delle imposte doganali, del trasporto in Italia e dell’effettuazione delle operazioni doganali, versandole la somma necessaria per far fronte al pagamento delle imposte doganali; b) la merce dall’odierna ricorrente acquistata in Turchia e’ stata effettivamente importata in Italia e consegnata alla destinataria, che ne ha avuto la disponibilita’; c) le relative imposte doganali non sono state versate all’Amministrazione doganale competente ne’ dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. ne’ dalla societa’ (OMISSIS) s.a.s., ne’ dall’odierna ricorrente; d) l’Amministrazione doganale si e’ attivata per recuperare quanto a tale titolo spettantele nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.a.s. (spedizioniere) e dell’odierna ricorrente (destinataria e proprietaria della merce de qua), e ha azionato la polizza fideiussoria stipulata in favore dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., quale garanzia necessaria per consentire al detto spedizioniere di fruire del sistema di pagamento differito o periodico delle imposte doganali, nella specie effettivamente utilizzato.

Orbene, atteso il suddetto accertamento in fatto, nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’allora appellata ed odierna ricorrente (allegando: a) la carenza totale di prova circa l’intervento della (OMISSIS) nelle operazioni di sdoganamento delle merci de quibus in mancanza di qualsiasi conferitole incarico o mandato di spedizioniere doganale; b) la “gravissima” condotta tenuta da quest’ultima nella vicenda, consistita nel non aver verificato il mandato in base al quale la societa’ (OMISSIS) s.a.s. successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste – aveva operato; c) che le operazioni doganali in argomento sarebbero state eseguite in dogana dalla (OMISSIS) s.r.l., su mandato conferito dalla societa’ turca (OMISSIS); d) di aver pagato le fatture per gli importi che la societa’ Sdl Port s.r.l. ha dichiarato di aver anticipato a titolo di dazi doganali; e) l’inattendibilita’ delle risultanze dalle bollette doganali prodotte in atti, non potendo l’intervento della societa’ (OMISSIS) s.a.s. nelle operazioni doganali desumersi dalla relativa indicazione effettuata dal sig. (OMISSIS) – legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l.-, che della medesima era accomandatario, ne’ avendo la societa’ (OMISSIS) s.r.l. conferito alcuna delega alla societa’ (OMISSIS) s.a.s., avendo tutti i requisiti per effettuare l’operazione di sdoganamento in proprio, ne’ avendo d’altro canto l’odierna ricorrente conferito mandato alcuno alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. e alla societa’ (OMISSIS) s.a.s.), correttamente la corte di merito ha ravvisato essere la medesima titolare del debito tributario in argomento, in qualita’ di proprietaria della merce importata, nonche’ la sussistenza del diritto dell’odierna controricorrente a ripetere in via di surroga la somma versata in qualita’ fideiussore all’escutente Agenzia delle dogane (cfr. Cass., 3/8/2017, n. 19362).

Ha a tale stregua fatto nel caso applicazione del principio da questa Corte – anche a Sezioni Unite – affermato in base al quale ove lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvalga della facolta’ di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi del Testo Unico n. 43 del 1973, articoli 78 e 79, all’uopo stipulando una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, la societa’ che abbia prestato la fideiussione e sia stata costretta al pagamento dei tributi medesimi ha diritto di regresso nei confronti di detto proprietario importatore, il quale, nonostante il ricorso all’attivita’ dello spedizioniere, e’ rimasto soggetto passivo del rapporto tributario e, dunque, dell’obbligazione garantita; ne’ ha rilievo la circostanza che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare (o come nella specie a far versare a colui che abbia all’uopo incaricato) alla Dogana le somme ricevute dall’importatore, giacche’ questo fatto non interferisce sul debito di imposta o sulla fideiussione, bensi’ soltanto nel rapporto interno fra spedizioniere e importatore (v. Cass., Sez. Un., 15/1/1993, n. 500).

All’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese forfettarie al 15%, ad esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *