Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 febbraio 2018, n. 8408. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito puo’ essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorieta’ della prova di responsabilita’

Sentenza 21 febbraio 2018, n. 8408
Data udienza 31 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/11/2016 del TRIBUNALE di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Perelli Simone, che ha concluso chiedendo l’annullamento per prescrizione;

Il difensore presente Avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza del 30 novembre 2016 del Tribunale di Catania con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di Euro 7.000 di ammenda per il reato di cui all’articolo 727 c.p. per avere abbandonato un cane di razza meticcia, con fatto accertato il 14 novembre 2011.

Con il primo motivo, la difesa ha dedotto ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) i vizi di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 727 c.p. e di mancanza, contraddittorieta’ o, comunque, manifesta illogicita’ della motivazione.

Rileva la difesa che per quanto l’imputazione abbia ad oggetto un fatto accertato il 14 novembre 2011 ed il reato ex articolo 727 c.p. sia un reato istantaneo, la motivazione e’ incentrata su fatti successivi all’epoca di contestazione, prendendo in esame quanto accaduto tra il (OMISSIS), data nella quale il cane fu riaffidato alla moglie dell’imputato, al decesso del cane nel 2016. Per la difesa, la motivazione e’ apparente e non attinente alla condotta contestata.

Secondo la difesa, il vizio emerge dalla stessa motivazione della sentenza, riportata nel ricorso.

Ritiene invece la difesa che in ordine alla condotta contestata (come emerge dalla stessa sentenza) non vi siano elementi di prova a carico del ricorrente; la motivazione e’ relativa a comportamenti non attinenti all’imputazione.

Dopo aver riportato la motivazione della sentenza relativa alla deposizione del Maresciallo (OMISSIS), rileva la difesa che tale deposizione non prova la consumazione del reato, anche in considerazione delle spiegazioni fornite dal ricorrente e dalla teste (OMISSIS), poiche’ (OMISSIS) stava legando il cane alla ringhiera semplicemente per effettuare una sosta momentanea in attesa di riprendere il tragitto utile a portare il cane nella propria abitazione.

La difesa ha criticato la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto non credibile l’imputato, nonostante la versione resa sia logica e riscontrata da altre fonti di prova, non valutate dal Tribunale di Catania, come la distanza tra i luoghi e la deposizione della teste (OMISSIS) (riportata nel ricorso).

Secondo la difesa il vizio della motivazione emerge anche laddove non sono state indicate le fonti di prova dalle quali risulterebbe la volonta’ del ricorrente di abbandonare il cane o le sofferenze subite dal cane; rileva poi la difesa che non sono state valutate le prove fornite dalla difesa, come le deposizioni dei testi (OMISSIS) e del veterinario (OMISSIS), la fattura sulle cure veterinarie e la foto prodotta che ritrae il ricorrente con il cane. Secondo la difesa, il Tribunale non ha dato adeguatamente conto delle ragioni della condanna.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all’articolo 521 c.p.p. per mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. Come indicato nel precedente motivo, la difesa ribadisce che vi e’ una continua commistione tra il fatto contestato, commesso a (OMISSIS) e quanto avvenuto dopo la restituzione del cane alla signora (OMISSIS) (moglie del ricorrente) avvenuta il (OMISSIS). Per la difesa, la sentenza si occupa diffusamente di condotte non pertinenti al capo d’imputazione: manca la correlazione tra la fattispecie contestata e la sentenza, come emerge dalla parte conclusiva della motivazione, riportata nel ricorso.

Secondo la difesa il Tribunale, di fatto, ha mutato la contestazione, prendendo in esame condotte ed epoche avulse dall’imputazione e incentrando la pronuncia di condanna su circostanze non oggetto di causa. Il fatto contestato e’ stato mutato nei suoi elementi essenziali, con lesione del diritto di difesa dell’imputato.

3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), i vizi di violazione di legge, per inosservanza o erronea applicazione degli articoli 727 e 56 c.p. e di mancanza, contraddittorieta’ o, comunque, manifesta illogicita’ della motivazione.

La difesa ritiene infatti che la contravvenzione non si sia consumata, ed e’ pertanto non punibile, perche’ si e’ concretizzata l’interruzione della custodia, come emerge dalle dichiarazioni rese dal teste Maresciallo (OMISSIS), riportate nel ricorso. Secondo la difesa, l’inciso contenuto in sentenza “l’imputato non essendosi potuto disfare della cagnetta nel novembre del 2011” svela la contraddittorieta’ della pronuncia perche’ il giudice ha ritenuto da un lato integrato il reato e, dall’altro, che il (OMISSIS) non abbia portato a consumazione la contravvenzione.

4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa ha dedotto ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), i vizi di violazione di legge, per inosservanza o erronea applicazione degli articoli 132 e 133 c.p. e di mancanza, contraddittorieta’ o, comunque, manifesta illogicita’ della motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale non ha motivato sulla determinazione della pena di Euro 7.000,00 di ammenda, in violazione degli articoli 132 e 133 c.p. e cio’ anche in considerazione dei limiti edittali ampi dell’articolo 727 c.p. (arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 Euro a 10.000 Euro). La difesa ha riportato i principi espressi dalle sentenze della Corte di Cassazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), i vizi di violazione di legge, per inosservanza o erronea applicazione degli articoli 163 e 164 c.p. e di mancanza della motivazione, in quanto il Tribunale ha negato la sospensione condizionale della pena stante “la crudelta’ dimostrata”, in contrasto con le risultanze processuali, come dimostrato dalla difesa mediante le fatture relative alla cura del cane, le foto e le deposizioni dei testi (OMISSIS) e del dott. (OMISSIS).

Per la difesa, il Tribunale, incorrendo nei vizi dedotti, ha omesso la valutazione sulla personalita’ del (OMISSIS), che e’ nato nel (OMISSIS), e’ incensurato, e’ immune da altre pendenze ed ha tenuto una corretta condotta processuale. Vi erano tutte le condizioni per applicare la sospensione condizionale della pena.

La difesa ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono i vizi di violazione di legge, per come sono formulati sono inammissibili.

1.1. Va premesso che il vizio di violazione di legge concerne gli errori di diritto relativi a disposizioni di diritto sostanziale. Il vizio attiene al dispositivo e non alla motivazione della sentenza impugnata, posto che l’articolo 619 c.p.p. prescrive la rettificazione degli errori di diritto che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo.

1.2. Orbene, per come sono articolati, i vizi dedotti riguardano solo la motivazione della sentenza, perche’ le contestazioni difensive riguardano la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale di Catania e la giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede; dunque, attengono alle questioni di fatto.

2. E’ infondato poi il secondo motivo di ricorso. Ed invero, per quanto nella motivazione della sentenza il giudice si sia dilungato sui fatti accaduti successivamente, la condanna e’ stata emessa esclusivamente per il fatto oggetto della continuazione. Va ricordato che oggetto della prova non sono solo i fatti di cui alla contestazione, ma anche quelli che possono avere rilevanza ex articolo 133 c.p..

3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso per come sono formulati sono ammissibili. Il loro esame e’ pero’ del tutto superfluo, perche’ il reato si e’ estinto per prescrizione il 24.4.2017, anche tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione tra il 16 settembre 2015 ed il 24 febbraio 2016: la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perche’ l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento e’ incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’articolo 129 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35180 del 2017).

Come affermato da S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito puo’ essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorieta’ della prova di responsabilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013 Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008 Pasculli, Rv. 242191). Nel caso in esame tale evidenza della prova non sussiste dovendo al piu’ procedersi alla nuova ed articolata opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa.

L’intervenuta prescrizione del reato rende superfluo ogni accertamento sui motivi quarto e quinto, relativi alla pena ed alla sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

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