[….segue pagina antecedente]
Proprio nel motivare la tesi or ora richiamata con riferimento al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, come modificato, il consesso piu’ autorevole di legittimita’ ha specificato che la tesi in qual frangente non avallata poteva avere fondamento li’ dove la competenza del tribunale si fosse dovuta evincere esclusivamente dall’aggravamento delle pene e solo se si fosse potuto attribuire alla disposizione di legge modificativa del quadro previgente la natura di norma esclusivamente sostanziale.
Ebbene, nel caso qui scrutinato, la prevalenza della natura sostanziale della modificazione del quadro normativo si profila obiettivamente sussistente, per come si e’ dianzi argomentato.
4. L’effetto di tali considerazioni e’, dunque, che lo spostamento di competenza a favore del tribunale opera esclusivamente nelle ipotesi in cui il diverso e piu’ rigoroso regime e’ ratione temporis concretamente applicabile.
Tale soluzione si dimostra anche piu’ funzionale rispetto all’esigenza (pienamente e giustamente condivisa dai giudici in conflitto) di applicare per i reati di lesioni gravi e gravissime stradali (ante litteram) il quadro sanzionatorio vigente all’epoca della violazione, in ossequio all’articolo 2 c.p., salvo che – a voler seguire la tesi della competenza assorbente del tribunale anche per i fatti pregressi per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale – ad applicare il quadro sanzionatorio suddetto dovrebbe essere il giudice dotato di competenza sopravveniente.
Tuttavia, resterebbe da verificare se, in quest’ultimo frangente, oltre al quadro sanzionatorio, potrebbero applicarsi le peculiarita’ e le varianti processuali, anche con effetti sostanziali, che caratterizzano il relativo rito.
Cio’ e’ testualmente previsto dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 63 (che cita, per tale evenienza, le disposizioni di cui al titolo 2 e di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articoli 33, 34, 35, 43 e 44) con riferimento alle ipotesi in cui i reati di cui al cit. D.Lgs., articolo 4, commi 1 e 2, ossia i reati di competenza del giudice di pace, siano giudicati da un giudice diverso.
Eppero’, nel solco dell’orientamento sostenuto dal Giudice di pace di Alessandria circa la competenza generalizzata del tribunale per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, si tratterebbe per cio’ solo di reati di competenza del tribunale e, come tali, insuscettibili di contemplare l’applicazione dei richiamati istituti propri del processo innanzi al giudice di pace, essendo l’articolo 63 dedicato ai reati che siano di competenza del giudice di pace e che per una qualche ragione (in primis, connessione) siano oggetto di cognizione da parte di giudice diverso.
E, se dovesse prendersi atto di questa limitazione, si registrerebbe il correlativo mutamento della disciplina regolatrice del processo – certo processuale ma con effetti anche sostanziali – per modificazione normativa susseguente, con tutte le problematiche che il tema evoca; salva l’emersione della possibilita’ di un’interpretazione della norma indicata tale da renderne applicabile il disposto anche alle fattispecie del tipo di quella in esame ed, in ogni caso, fermo restando il rilievo che dovrebbe essere il tribunale a farsi carico della relativa applicazione.
Piu’ coerente e convincente si rivela, pertanto, l’opinione, condivisa dal Collegio, secondo cui lo spostamento di competenza a favore del tribunale opera esclusivamente per le lesioni personali stradali gravi e gravissime sanzionate dall’articolo 590-bis c.p. con il piu’ rigoroso regime ivi previsto, dal 25 marzo 2016, momento da cui tale regime e’ diventato applicabile.
5. La conclusione a cui la Corte ritiene dover pervenire e’, pertanto, nel senso che resta ferma la competenza dl giudice di pace a conoscere dei reati, poi sussunti sotto la figura antigiuridica delle lesioni personali (colpose) stradali gravi e gravissime di cui all’articolo 590-bis c.p., commessi in tempo antecedente alla vigenza della L. 23 marzo 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2016 ed entrata in vigore il 25 marzo 2016.
Di conseguenza, va affermata la competenza del Giudice di pace di Alessandria a decidere sull’imputazione elevata a carico di (OMISSIS) nei sensi precisati in narrativa, con la trasmissione degli atti a quell’Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Alessandria, cui dispone trasmettersi gli atti.
Leave a Reply