Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48249. Lo spostamento di competenza dal Giudice di Pace a favore del Tribunale per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime

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Il suddetto Giudice di pace, recependo l’articolata sollecitazione del P.m., ha sostenuto che la fattispecie sostanziale era gia’ prevista e non poteva dirsi nuova, sicche’ l’aspetto preminente deve essere identificato in quello di ordine processuale, da cui e’ dato desumere un intervento diretto sulla determinazione della competenza, confermato dalla modifica del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4, oltre che dal riferimento all’articolo 590-bis c.p. introdotto nella disciplina dell’articolo 550 c.p.p. In tale ottica si prospetta che lo scorporo delle fattispecie in discorso dall’articolo 590 c.p. e la loro collocazione nell’articolo 590-bis c.p., quando esse siano di natura grave o gravissima e siano state determinate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, violazione tipizzata alla stregua di un’ipotesi di colpa specifica (ex articolo 43 c.p.), vengano considerati come l’effetto di un’autonoma modifica della regola processuale attributiva della competenza, tale da determinare, come accade per la disciplina processuale, l’applicazione del principio tempus regit actum e, quindi, l’individuazione, quanto alla competenza, di quella operante al momento in cui il pubblici ministero esercita l’azione penale, anche se il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 41 del 2016.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso della ammissibilita’ del conflitto di competenza ed ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Alessandria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Innanzi tutto, deve essere dichiarata l’ammissibilita’ del conflitto, poiche’ l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento – appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’articolo 32 c.p.p..
2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, va rilevato che il punto controverso riguarda l’innovazione costituita dall’articolo 590 bis c.p. introdotto dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 (a decorrere dal 25 marzo 2016), norma in forza della quale e’ divenuto competente a giudicare delle lesioni personali stradali gravi o gravissime il tribunale in composizione monocratica, laddove in precedenza, per la parte relativa alla sfera di applicazione del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4, la competenza apparteneva al giudice di pace.
Nel caso di specie appare incontestato che la norma incriminatrice e’ l’articolo 590 ante L. n. 41 del 2016, atteso che il fatto rimonta al (OMISSIS): e’ controverso tuttavia se debba, per tale fatto, procedere sempre il giudice di pace, oppure se risultando la configurazione della fattispecie ora attratta nella norma di nuova costituzione (590 bis c.p.) ed essendo stata esercitata l’azione penale in tempo susseguente all’entrata in vigore della nuova disciplina (essendo il decreto di citazione del 24 giugno 2016), debba procedere il tribunale, competente in relazione a tale nuova norma, fermo restando che in tal caso, pur ove si optasse per la competenza del tribunale, il quadro sanzionatorio sarebbe quello applicabile innanzi al giudice di pace.
Per quest’ultima tesi propendono il Giudice di pace di Alessandria ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria che ha sollecitato il conflitto.
Per la tesi della persistente competenza del Giudice di pace con riferimento ai fatti regolati dal testo dell’articolo 590 c.p. vigente al momento del fatto propende il Tribunale di Alessandria.
3. Il Collegio ritiene che, in rapporto alla natura che considera di ordine eminentemente sostanziale della modificazione normativa apportata all’articolo 590 c.p., la competenza del Giudice di pace, relativamente ai fatti disciplinati dal testo vigente al momento del loro accadimento, debba considerarsi persistente.
La vicenda puo’ in certa misura ragguagliarsi alla situazione determinatasi quando la L. n. 356 del 1992, articolo 11-quinquies, comma 1, ebbe ad elevare le pene per il delitto di usura: fatto sposto’ la competenza a giudicare in ordine a quel delitto dall’allora operante pretore al tribunale.
E’ agevole rammentare che, in ordine a quella vicenda, l’orientamento regolatore affermatosi in sede di legittimita’ si determino’ nel senso che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta norma continuassero ad applicarsi, in virtu’ del disposto dell’articolo 2 c.p. (che fa divieto della retroattivita’ di norme sostanziali meno favorevoli per l’imputato), le pene definite dai limiti edittali precedenti e, in modo consequenziale, continuasse a persistere la competenza in capo al pretore a conoscere degli stessi continuava a spettare al pretore, verificandosi lo spostamento di competenza per materia a favore del tribunale esclusivamente nelle ipotesi in cui la maggior pena fosse ratione temporis concretamente applicabile (cfr. Sez. 1, n. 794 del 05/02/1997, Tralucco, Rv. 206972; Sez. 1, n. 6074 del 19/12/1994, dep. 1995, Facchini, Rv. 200532; Sez. 1, n. 1878 del 29/04/1993, Maiello, Rv 194240).

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