Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 ottobre 2017, n. 25018. In ordine all’impiego pubblico contrattualizzato

Nell’impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, e’ tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non puo’ dare esecuzione ad atti nulli ne’ assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal CCNL di comparto sia l’attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni.

Sentenza 23 ottobre 2017, n. 25018
Data udienza 14 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18682-2012 proposto da:
OFFICE REGIONAL DU TOURISME, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1456/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/02/2012 R.G.N. 1692/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’Office Regional du Tourism, subentrata all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cogne, avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto illegittimi gli atti di annullamento in autotutela delle transazioni sottoscritte dinanzi alla Direzione Regionale del Lavoro, con le quali l’Azienda Autonoma si era impegnata a riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2007 l’inquadramento ed il relativo trattamento retributivo a (OMISSIS) nella categoria D e a (OMISSIS) e (OMISSIS) nella categoria C, posizione economica C2.
2. La Corte territoriale, riassunti i termini della vicenda e le posizioni delle parti, ha evidenziato che, a prescindere da ogni considerazione sul titolo della pretesa che i lavoratori avevano fatto valere in sede conciliativa (diritto all’inquadramento per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, come sostenuto dall’Office Regional; diritto alla corretta applicazione del CCRL che aveva istituito il comparto unico della regione e degli enti locali della Valle d’Aosta, come asserito dagli originari ricorrenti) non poteva la Pubblica Amministrazione procedere all’unilaterale annullamento dei verbali di conciliazione, sottoscritti nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dall’articolo 410 c.p.c., perche’ nel sistema dell’impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro pubblico agisce con i poteri e le capacita’ del privato e, quindi, non puo’ esercitare l’autotutela che presuppone un potere amministrativo autoritativo.
3. Il giudice di appello ha aggiunto che l’appellante non poteva invocare il principio in forza del quale nell’impiego pubblico contrattualizzato l’esercizio di mansioni superiori non legittima l’acquisizione definitiva del diverso inquadramento, perche’ ai sensi dell’articolo 1969 c.c. l’errore di diritto rileva solo se cade sulla situazione costituente il presupposto della res controversa, non gia’ nelle ipotesi in cui riguardi proprio l’oggetto della transazione.
4. Esclusa l’annullabilita’ unilaterale delle conciliazioni, la Corte ha ritenuto assorbita la questione dell’individuazione del titolo che aveva portato al riconoscimento del diverso inquadramento e, quindi, anche la domanda, riproposta dagli appellati con appello incidentale condizionato, volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di fatto di mansioni superiori anche per il periodo antecedente al 1 gennaio 2007.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Office Regional du Tourism sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c.. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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