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La base logica di tale approdo si individuava nella considerazione secondo cui il citato articolo 11-quinquies rivestiva i caratteri di una norma di valore essenzialmente sostanziale, che aveva inciso sulla fattispecie configurata e regolata come in precedenza con la modificazione della sanzione edittale: non, quindi, i caratteri di una disposizione processuale, avente la precipua funzione di influire sulla competenza (arg. esplicitamente in tal senso ex Sez. 1, 22/03/1995, Lopez, Rv 201618).
Anche l’articolo 590-bis c.p., nel ridisegnare il quadro sanzionatorio per le lesioni personali gravi e gravissime determinate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con il rilevante aggravamento del quadro stesso e con la previsione della procedibilita’ di ufficio per tali fattispecie, ha determinato l’effetto dell’esclusione della competenza a conoscere di tali reati, come aggravati, da parte del giudice di pace; effetto – certo – dal punto di vista sistematico confermato dalla collocazione della norma incriminatrice in una disposizione diversa da quella di cui all’articolo 590 c.p., mentre l’unico intervento della L. n. 41 del 2016 sulla disciplina del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4 e’ consistito nell’eliminazione, sempre per il necessario coordinamento sistematico, dell’inciso – ormai superato – che escludeva la competenza del giudice di pace per le lesioni gravi e gravissime commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
Il mutamento di competenza, invero, si profila essere l’effetto riflesso della incisiva modificazione dal punto di vista sostanziale del reato di lesioni personali colpose, di natura grave o gravissima, quando le stesse siano state l’effetto della violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendosi chiaramente inteso da parte del legislatore raggiungere l’obiettivo di apprestare un piu’ deciso contrasto al proliferare degli incidenti stradali con effetti perniciosi per le persone coinvolte direttamente o indirettamente nella circolazione stradale: obiettivo perseguito dalla L. n. 41 del 2016 con il rilevante aggravamento del quadro sanzionatorio accompagnato dalla evidenziazione della specificita’ della fattispecie conferita con l’aggettivo “stradali” alle lesioni stesse (al pari del corrispondente omicidio colposo), nonche’ dalla previsione di una serie di importanti innovazioni sotto il profilo, fra l’altro, dei comportamenti connessi con il reato (si pensi agli effetti della fuga del conducente) e della configurazione circostanziale, oltre che con una serie di innovazioni in rito, sempre finalizzate a rendere piu’ efficienti e proficui l’accertamento e la repressione dei reati in parola.
Appare, pertanto, persuasivo l’argomento secondo cui la rilevante modificazione delle coordinate sostanziali dell’istituto, con correlative innovazioni del regime che lo disciplina, fra le quali la sua perseguibilita’ d’ufficio, ha indotto per conseguenza la determinazione della competenza a conoscerne da parte del tribunale, anziche’ da parte del giudice di pace.
Diversa appare, per vero, la vicenda normativa richiamata dal Giudice di pace di Alessandria quale dato comparativo, vale a dire la modificazione della disciplina relativa al reato di guida in stato di ebbrezza all’esito delle innovazioni introdotte con Decreto Legge n. 151 del 2003, conv. dalla L. n. 214 del 2003, che ha traslato per esplicito la competenza per materia in ordine a detta fattispecie incidendo sulla disciplina processuale e determinando la conseguenza del mutamento della competenza anche per i fatti antecedenti per i quali ancora doveva essere esercitata l’azione penale, dovendo essa determinarsi in riferimento al momento in cui e’ stato emesso il decreto di citazione a giudizio: in questo caso la competenza del tribunale, e non piu’ del giudice di pace, e’ stata espressamente stabilita dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, (come modificato dalla suddetta fonte mediante l’aggiunta: “Per l’irrogazione della pena e’ competente il tribunale”), indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione (cfr. Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, Timofte, Rv. 232592; v., fra le altre, Sez. 4, n. 37603 del 02/07/2007, Monachino, Rv. 237775; arg. anche ex Sez. 1, n. 42118 del 30/10/2008, Cavallini, Rv. 241848, per l’applicazione del principio anche al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in virtu’ del richiamo dell’articolo 187 Decreto Legislativo cit. alla norma precedente).
La norma qui richiamata successivamente e’ ancora mutata mantenendo pero’ la sua natura eminentemente processuale (l’attuale Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 3 ter stabilisce che competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica).
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