In tema di sospensione condizionale della pena, se il giudice non ha indicato il termine entro il quale l’imputato deve adempiere le obbligazioni restitutorie o risarcitorie, la scadenza va individuata in base all’articolo 1183 del codice civile, che prevede l’esigibilità immediata della prestazione.
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 47862
Data udienza 28 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
inoltre:
PARTE CIVILE;
avverso l’ordinanza del 09/06/2016 del TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI GIURO GAETANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulata dal P.m. presso lo stesso Tribunale volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a (OMISSIS) con sentenza del medesimo Tribunale del 31/10/2012, irrevocabile in data 05/02/2016, subordinatamente al pagamento da parte della stessa della somma di Euro 73.500, liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, con statuizione provvisoriamente esecutiva.
1.1 Il Tribunale, nel respingere la richiesta, ha rilevato l’irrevocabilita’ allo stato del beneficio concesso alla (OMISSIS), alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, nel caso di mancata fissazione di un termine per l’adempimento dell’attivita’ cui venga subordinata la sospensione condizionale della pena, come nel caso di specie, deve ritenersi che tale termine coincida con quello previsto dall’articolo 163 cod. pen., ossia con quello durante il quale e’ sospesa l’esecuzione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione degli articoli 165, 168 cod. pen. e articolo 674 cod. proc. pen.. Ritiene, invero, il P.m. ricorrente piu’ adeguato al dato normativo e alla considerazione della circostanza che la revoca della sospensione condizionale della pena avviene all’esito di udienza camerale nella quale il condannato puo’ dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere, l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ opposto a quello menzionato dal provvedimento impugnato, secondo cui il termine per adempiere, nel caso di omessa indicazione nella sentenza con cui e’ concesso il beneficio, deve intendersi quello della irrevocabilita’. O al piu’ l’orientamento che distingue a seconda della natura dell’obbligo di cui da’ conto la stessa sentenza di legittimita’, n. 24462/15, citata nell’ordinanza impugnata e che risulta, altresi’, riferirsi al caso, ben diverso da quello oggetto di esame, dello svolgimento di lavori di pubblica utilita’. Evidenzia il P.m. come la necessita’ di attendere, in casi come quello in esame, l’ulteriore termine di due o cinque anni dal passaggio in giudicato si risolverebbe in un maggior favore, del tutto ingiustificato, per il condannato, gia’ destinatario di un vantaggio, a fronte peraltro della necessita’ di tutela della parte lesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
L’articolo 165 cod. pen. prevede la facolta’ del giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta. Detto termine, per il principio di obbligatorieta’ ed effettivita’ della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza e’ causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell’articolo 674 cod. proc. pen., come evidenziato da Sez. 1, n. 27674 del 17/05/2013 – dep. 24/06/2013, P.M. in proc. Spiridon, Rv. 256446 (ed in senso conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv. 229035). Detta pronuncia sottolinea, altresi’, come la nozione di inadempimento dell’obbligazione debba essere mutuata dalla apposita norma civilistica (articolo 1218 cod. civ.), secondo cui l’inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilita’ assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La stessa pronuncia individua il momento di decorrenza del termine per l’adempimento stabilito dal giudice nella sentenza, ai sensi dell’articolo 165 c.p., u.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico (censurando il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva individuato il dies a quo per l’adempimento nel momento della notifica dell’intimazione di pagamento). Con la conseguenza che, secondo detta impostazione, nel caso di mancata fissazione di un termine per l’adempimento da parte del giudice della sentenza, l’adempimento dovrebbe avvenire entro o comunque subito dopo l’esecutivita’ della sentenza, considerata l’immediata esigibilita’ dell’obbligazione.
Va precisato che il problema dell’omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, risulta essere stato affrontato da questa Corte in varie ed anche risalenti occasioni e risolto in modo non sempre uniforme.
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