Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47862. In tema di sospensione condizionale della pena e termine entro il quale l’imputato deve adempiere le obbligazioni restitutorie o risarcitorie

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Tanto premesso, si ritiene fondata la censura del ricorrente, secondo cui la individuazione del termine per l’adempimento delle obbligazioni civilistiche cui e’ subordinata la sospensione condizionale della pena (e quindi per la revocabilita’ del beneficio per omesso adempimento), in caso di mancata fissazione da parte del giudice della cognizione, in quello previsto dall’articolo 163 cod. pen. durante il quale e’ sospesa l’esecuzione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si risolverebbe in un ulteriore favore per l’imputato tenuto all’adempimento e in un pregiudizio per la persona offesa.
E cio’ a fronte del chiaro disposto di cui all’articolo 1183 c.c., comma 1, secondo cui “se non e’ determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore puo’ esigerla immediatamente”, salvi i casi in cui “in virtu’ degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti e’ stabilito dal giudice”.
Invero, nel caso in esame, in cui la sospensione condizionale della pena e’ subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e quindi all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile, non si giustificherebbe una scadenza ai fini dell’adempimento posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, coincidente col decorso del periodo di sospensione della pena. E cio’ proprio in considerazione del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il creditore puo’ esigere immediatamente l’adempimento dell’obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operativita’ della sospensione condizionale. Dovendosi pienamente condividere sul punto la summenzionata pronuncia di questa sezione n. 5217/2000.
Detta conclusione risulta compatibile anche con la stessa disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all’articolo 674 cod. proc. pen., che ne prevede la pronuncia all’esito di udienza camerale e quindi di un contraddittorio nel corso del quale il condannato puo’ dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere.
2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.

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