Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47862. In tema di sospensione condizionale della pena e termine entro il quale l’imputato deve adempiere le obbligazioni restitutorie o risarcitorie

[….segue pagina antecedente]

Vi e’ un primo orientamento – si veda Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996 – dep. 12/09/1996, Dal Cason, Rv. 205562 – secondo cui, nel caso di omessa fissazione del termine per il pagamento della provvisionale cui e’ subordinata la sospensione condizionale della pena, soccorre proprio quello del passaggio in giudicato della sentenza. Al quale si allinea Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000 – dep. 29/11/2000, P.G. in proc. Bertoncello, Rv. 217351, che, pur premettendo che l’individuazione di detto termine dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validita’ universale, nel caso sottoposto alla sua attenzione, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, ha ritenuto che il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era gia’ scaduto, sicche’ non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operativita’ della sospensione condizionale.
Vi e’ poi l’opposto orientamento, citato dal provvedimento impugnato, secondo cui il termine per l’adempimento, ove non indicato in sentenza, coincide con quello, previsto dall’articolo 163 cod. pen., durante il quale e’ sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, vale a dire cinque o due anni a seconda che la condanna sia stata inflitta per delitto o per contravvenzione, decorrenti dal giorno in cui la sentenza e’ divenuta irrevocabile (si veda Sez. 1, n. 43787 del 24/09/2015; e in senso conforme Sez. 1, n. 19827/2016). Orientamento, che limita l’operativita’ del termine in questione ai soli effetti penali costituiti dalla verifica dell’adempimento della condizione alla quale e’ subordinata la sospensione dell’esecuzione della pena (destinata, in caso di inadempimento dell’obbligo dopo la scadenza ex lege, ad essere revocata) ed afferma come resti fermo il diritto delle parti civili di agire immediatamente in executivis in sede civile in forza del titolo di condanna all’adempimento delle statuizioni civili passato in giudicato. A detto orientamento si e’ allineata anche Sez. 1, n. 24642 del 27/05/2015 – dep. 10/06/2015, Hosu, Rv. 263974, anche se con riguardo alla diversa fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilita’. In detta pronuncia si da’ atto come “la tematica non si presti a soluzione generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell’obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio, sicche’ in materia urbanistica, quando la sospensione dell’esecuzione dipenda dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, si e’ affermato che, pur nell’omessa indicazione operata all’atto della condanna, il termine di adempimento debba essere individuato alla stregua delle disposizioni che regolano l’attivita’ edilizia , mentre nel diverso caso in cui sia imposto al condannato l’adempimento di obbligazioni civilistiche si e’ aderito alla tesi piu’ rigorosa della coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza”.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *