Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 settembre 2017, n. 42238. In caso di ipotizzata intestazione fittizia di un bene immobile a terzi la norma (Dlgs 159/2011) richiede la prova della riferibilità del bene al soggetto pericoloso

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La motivazione della fittizieta’ dell’acquisto e’ solo apparente, in quanto basata su circostanze di fatto prive di significato probatorio.
In particolare, non vi e’ motivazione reale circa il fatto, potenzialmente neutralizzante la confisca, che i coniugi (OMISSIS)/ (OMISSIS) hanno dimostrato l’accensione di ben due mutui, il primo funzionale all’acquisto del grezzo, il secondo al completamento dell’opera.
La contrattazione e’ pacificamente intervenuta con il (OMISSIS) e non con il (OMISSIS).
Il mutuo iniziale (cosi’ come il successivo), e’ stato peraltro erogato con fideiussione personale prestata dai genitori della (OMISSIS) (con iscrizione ipotecaria su beni immobili dei garanti (OMISSIS) e (OMISSIS)), il che esclude ipotesi simulatorie, fatto su cui la Corte di secondo grado non ha speso argomenti.
Non vi alcuna prova, pertanto, della âEuroËœdisponibilita’ del bene in capo al (OMISSIS), in aperta violazione della disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24, comma 1.
Analogo vizio viene dedotto al secondo motivo.
Si rappresenta l’apparenza di motivazione circa la capacita’ patrimoniale della coppia, rievocando i contenuti delle allegazioni difensive. I mutui e il sostegno familiare hanno reso possibile l’operazione iniziale e successivamente entrambi i coniugi sono divenuti produttori di reddito (la (OMISSIS) dal (OMISSIS) e’ dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, il (OMISSIS) gia’ nel (OMISSIS) prestava attivita’ lavorativa).
Nel secondo atto, a firma del solo avv. (OMISSIS), si realizza premessa ricostruttiva in fatto e si espongono censure analoghe.
Analoghe argomentazioni nelle due memorie aggiunte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con motivi aggiunti, proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile.
1.1 Va premesso che nel procedimento di prevenzione conclusosi con il decreto impugnato e’ stata analizzata e ricostruita la pericolosita’ del (OMISSIS) con espresso riferimento alla ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera b (coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose), posto che a tale fattispecie tipica ha fatto riferimento l’organo proponente nell’atto introduttivo (v.pag. 25 della proposta redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il 4 aprile 2012).
Tale inquadramento soggettivo del (OMISSIS) e’ derivato dall’apprezzamento di condotte specifiche e ricorrenti costituenti delitto, oggetto di diversi procedimenti penali conclusosi, in massima parte, con decisioni irrevocabili di condanna.
La compresenza, in tale fascio di condotte, della attivita’ estorsiva realizzata nel (OMISSIS) con metodo mafioso (aggravata ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7) non appare in alcun modo decisiva – come prospettato dalla difesa – al fine di un inquadramento soggettivo diverso (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera a e b) in termini di pericolosita’ cd. qualificata (con gli ipotizzati riflessi sulla titolarita’ dell’azione in punto di incompetenza funzionale della Procura ordinaria di Monza).
Cio’ per due essenziali e palesi ragioni, da esprimersi nei termini che seguono:
a) per regola processuale generale, la competenza dell’organo giudicante si radica in rapporto ai contenuti della prospettazione, salvo che la stessa contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1 n. 11047 del 24.2.2010, rv 246782; Sez. 1 n.52541 del 20.6.2014, rv 262143) e nel caso in esame e’ stata prospettata la pericolosita’ semplice ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1.
b) nessun errore macroscopico e’ rilevabile (anche ex post) in tale prospettazione, atteso che l’esistenza – tra le varie condotte prese in esame – di una che avrebbe potuto dar luogo ad inquadramento diverso della categoria di pericolosita’ non determina alcuna incoerenza della proposta ne’ alcuna conseguenza processuale.

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