Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 24 novembre 2017, n. 28152. Quand’è che si ha persecuzione, che legittima il riconoscimento dello status di rifugiato

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La vicenda narrata dalla ricorrente, come incontestatamente accertata e ricostruita dal giudice di merito, rientra pienamente nelle previsioni della Convenzione sopra richiamata nonche’ nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 7, essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalita’, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. 14157 del 11/07/2016, Rv. 640261 – 01). Non c’e’ dubbio, per quanto sopra esposto, che l’odierna ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di “atti specificatamente diretti contro un genere sessuale” (Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 7, comma 2, lettera f). Invero, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 5, lettera c, responsabili della persecuzione possono anche essere “soggetti non statuali” se le autorita’ statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio “non possono o non vogliono fornire protezione” adeguata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013); nella specie, come riportato nel provvedimento impugnato, proprio il peso delle norme consuetudinarie locali ha impedito che (OMISSIS) potesse trovare adeguata protezione da parte delle autorita’ statali.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, riconoscendo a (OMISSIS), nata in (OMISSIS), lo status di rifugiato. In considerazione della particolarita’ della vicenda e degli alterni esiti dei giudizi di merito, il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce a (OMISSIS), nata in (OMISSIS), lo status di rifugiato.
Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.

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