Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 febbraio 2018, n. 4192. In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo L. Fall., ex articolo 180, l’esclusione dal diritto di voto di un creditore

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3.1. In esito alla votazione, poi, il GD ha dato atto del risultato positivo raggiunto, secondo le seguenti quote percentuali:
a) nella Classe 1-creditori strategici (su complessivi Euro 11.331.378,28), con una maggioranza pari all’82,49%;
b) nella Classe 2-creditori ordinari: su 4.577.647,53 Euro complessivi, con una percentuale di voti favorevoli minoritaria, pari solo al 2,54%;
c) nella Classe 3-creditori pubblici: su 677.107,9 Euro, con l’unanimita’ dei voti (pari al 100,00%).
3.2. Il totale dei voti favorevoli era stato di complessivi Euro 12.240.999,89, pari al 50,56% dei creditori ammessi al voto ma, a seguito delle ulteriori adesioni, la proposta e’ stata poi dichiarata definitivamente approvata, con il voto della maggioranza delle classi votanti (la prima e la terza) e della maggioranza complessiva dei creditori ammessi, per totali Euro 15.032.828,96, pari al 62,10% degli ammessi al voto.
4. (OMISSIS) ha proposto opposizione all’omologazione lamentando la non corretta considerazione del proprio credito, in parte ipotecario (per Euro 11.408.049,00) ed in parte chirografario (per ulteriori Euro 3.388.199,20).
5. Ciononostante, il Tribunale ha omologato la proposta di concordato, considerando inesistente l’ulteriore credito vantato dalla Banca e, tuttavia, dando atto, con prudenziale previsione, di una voce del fondo rischi, a copertura della pretesa dell’Istituto di credito.
6. (OMISSIS) ha proposto reclamo, ai sensi della L. Fall., articolo 183, comma 1, dinanzi alla Corte d’appello di Genova che, con decreto dell’11 luglio 2013, l’ha accolto ed ha revocato l’omologazione della proposta concordataria.
6.1. Secondo il giudice distrettuale, la garanzia fideiussoria era stata rilasciata, in data 29 dicembre 2008, dal direttore generale di (OMISSIS), sig. (OMISSIS), con autentica notarile, in riferimento al contratto di finanziamento concesso, in pari data, da (OMISSIS) alla sua controllata, la (OMISSIS) SpA (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)).
6.2. Il C.d.A. di (OMISSIS) aveva approvato, il 17 dicembre precedente, il rilascio di garanzie a favore della Banca che si apprestava a concedere alla sua controllata (OMISSIS) un finanziamento (poi erogato con il contratto del 29 successivo), inserendo nelle premesse del verbale di approvazione alcune specifiche indicazioni sulle garanzie ed espressamente autorizzando, in via preventiva, il D.G. e procuratore generale, sig. Vaira, a partecipare al contratto di finanziamento con l’attribuzione di tutti i poteri necessari per attuare quanto deliberato, senza possibilita’ di eccepire, nei suoi confronti, “l’insufficienza o indeterminatezza di poteri che (dovevano) intendersi latissimi”.
6.3. L’ipoteca era stata espressamente indicata nelle dette premesse al verbale e ne era stata autorizzata l’iscrizione, sicche’ l’obbligazione assunta da (OMISSIS) aveva natura solidale, ai sensi dell’articolo 1944 c.c., comma 1, come si desumerebbe dal contratto di garanzia del 29 dicembre 2008; percio’, non potendosi parlare di essa societa’ come di un terzo datore di ipoteca, la creditrice (OMISSIS) doveva essere inserita nella classe A, per la parte di credito ipotecario, e per la residua parte, nella classe b2, trattandosi di credito non assistito da garanzia reale.
7. La Corte territoriale ha, pertanto, concluso per la non omologabilita’ del concordato preventivo in quanto “fondata sull’approvazione di maggioranze computate secondo un criterio non conforme a quello corretto”.
8. Contro tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati anche da memoria.
9. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 180, comma 2, in comb. disp. con la L. Fall., articolo 175 e articolo 176, comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del richiamato compendio normativo in quanto la Banca, in relazione ai propri ulteriori crediti, non aveva mosso nessuna contestazione nell’unica sede prevista, ossia nell’adunanza dei creditori, ne’ aveva chiesto la loro ammissione provvisoria ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze.
2. Con il secondo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 176, articolo 177, comma 2, e articolo 180, comma 4 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole del duplice errore commesso dalla Corte territoriale che non si sarebbe avveduta, dell’irrilevanza di quella parte del credito della Banca perche’, avendo natura ipotecaria, da un lato, era desinato ad essere integralmente soddisfatto (salvo rinuncia alla prelazione allo scopo di esercitare il diritto di voto: L. Fall., articolo 177, comma 2) e, dall’altro, non avrebbe potuto influire sul computo delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato.
3. Con il terzo (Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 176, articolo 177, comma 1, e articolo 180, comma 4 (articolo 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente lamenta anche il rilievo dato all’esclusione dell’ulteriore parte del credito chirografario di (OMISSIS), atteso che il giudice distrettuale avrebbe mancato di effettuare la cd. prova di resistenza, verificandone l’esito attraverso il modificato calcolo delle maggioranze.

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