Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 febbraio 2018, n. 4192. In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo L. Fall., ex articolo 180, l’esclusione dal diritto di voto di un creditore

In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo L. Fall., ex articolo 180, l’esclusione dal diritto di voto di un creditore (nella specie, perche’ titolare di un credito che era contestato ma che si riveli essere stato fondatamente fatto valere) non comporta di per se’ stessa l’invalidita’ della deliberazione di approvazione della proposta adottata senza che il creditore abbia espresso il suo voto, essendo necessario verificare – secondo quanto affermato dalla L. Fall., articolo 176, comma 2 – se, escluso un tale credito, a suo tempo, dal computo della maggioranza di voto deliberativo, residui una somma di consensi necessaria per la validita’ della decisione, calcolata sugli effettivi aventi diritto al voto, sicche’ va negato il carattere determinante del voto del creditore che si opponga all’omologazione della proposta concordataria e che, una volta respinta tale sua opposizione, proponga reclamo L. Fall., ex articolo 183, comma 1 per la revoca dell’omologazione gia’ deliberata dal Tribunale.

Sentenza 21 febbraio 2018, n. 4192
Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21352/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a. – (OMISSIS) S.p.a., in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., e per essa (OMISSIS) s.p.a. (gia’ denominata (OMISSIS) Societa’ per Azioni – (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO, che ha concluso per l’accoglimento con sentenza cassata;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta per l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con decreto n. 126 del 2013, ha accolto il reclamo proposto, ai sensi della L. Fall., articolo 183, comma 1, dalla (OMISSIS) SpA (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)) avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto da (OMISSIS) SpA (OMISSIS) S.p.A. (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)) atteso che il piano concordatario e la proposta non avevano tenuto corretto conto di alcuni crediti vantati dalla Banca verso la proponente e, precisamente, di un credito ipotecario da inserire nella classe A dei creditori (comprendente i privilegiati) e di un credito chirografario non inserito, come pure avrebbe dovuto, nella classe B2, con la conseguenza che “il criterio di calcolo” utilizzato per computare le maggioranze non sarebbe stato corretto.
2. Va premesso che (OMISSIS), societa’ operante nel settore dello smaltimento, trattamento, stoccaggio, riciclaggio, trasformazione e recupero dei rifiuti (urbani e speciali non pericolosi) aveva presentato una proposta di concordato con continuita’ aziendale, diretta al risanamento dell’impresa, basata su un piano che prevedeva, per quello che qui interessa, il soddisfacimento delle seguenti classi di creditori:
a) quella dei creditori prededuttivi e privilegiati (classe A), con l’impegno al loro pagamento integrale;
b) quella dei creditori chirografari, suddivisi nelle seguenti ulteriori tre classi:
b1) i chirografari cd. strategici, per i quali era previsto il pagamento del 75% del credito vantato;
b2) i chirografari cd. ordinari, da soddisfare in misura del 25%;
b3) i chirografari legati alla societa’ proponente da una situazione di controllo del capitale sociale o di collegamento, pagabili in misura pari al 20%.
2.1. Con specifico riferimento alla posizione di (OMISSIS), il piano concordatario prevedeva il riconoscimento di un credito chirografario di Euro 2.095.154,00, inserito in classe b2, pur dandosi atto di una ulteriore sua pretesa creditoria, per complessivi Euro 15.296.248,29, di cui Euro 11.408.049,00 a titolo di credito ipotecario ed Euro 3.888.199,020 a titolo chirografario, per una garanzia fideiussoria.
2.2. A tale proposito, (OMISSIS) aveva costituito un’apposita voce del fondo rischi (pari ad Euro 3.900.000,00, corrispondente al 25% dell’importo del credito oggetto di contestazione), di cui veniva data informazione ai creditori.
3. (OMISSIS), in sintesi, e’ stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Massa, con un decreto (del 22 settembre 2011) con il quale la creditrice (OMISSIS) e’ stata inserita, ai fini del voto, nella classe b2), esclusivamente in relazione alla pretesa chirografaria di Euro 2.095.154,00, non anche per le altre due creditorie vantate.

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