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Con il primo motivo di ricorso il tutore lamenta la violazione della L. n. 183 del 1984, articolo 8 rispetto alla ritenuta insussistenza dello stato di abbandono. La Corte d’appello non ha valutato gli importanti indici dell’incapacita’ genitoriale dell’ (OMISSIS), quali la sua attuale situazione di vita (assenza di un lavoro e dipendenza economica ed abitativa dalla madre) e i suoi gravi problemi di carattere psicologico, che lo rendono del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione di padre. D’altra parte, il mero desiderio di riavere il figlio con se’ e l’espressa disponibilita’ di occuparsene non sono di per se’ sufficienti ad escludere lo stato di abbandono.
Con il secondo motivo il tutore lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla condotta e alle pendenze penali dell’ (OMISSIS), indici di una personalita’ aggressiva e pericolosa.
Con il terzo e ultimo motivo il tutore lamenta, al pari del Procuratore generale, la violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 5 come modificata dalla L. n. 173 del 2015, articolo 2 perche’ la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere alla convocazione degli affidatari preadottivi, essendo stata in primo grado ascoltata, peraltro, una diversa coppia di affidatari, ovvero gli affidatari provvisori individuati consensualmente dalla coppia dei genitori unitamente al Servizio competente.
Il ricorso del tutore e’ altresi’ accompagnato da memoria depositata il 21/06/2017, di cui non puo’ tenersi conto in quanto tardiva.
Il ricorso del Procuratore generale e il terzo motivo di ricorso del tutore, prospettanti la medesima censura, sono meritevoli di accoglimento.
Come evidenziato dalle parti ricorrenti, l’articolo 2, L. 173/2015, ha modificato la L. n. 184 del 1983, articolo 5 aggiungendo al comma 1 il seguente periodo: “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita’, nei procedimenti civili in materia di responsabilita’ genitoriale, di affidamento e di adottabilita’ relativi al minore affidato ed hanno facolta’ di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.
Tale norma ha natura processuale e, in mancanza di una puntuale disciplina di diritto transitorio, trova immediata applicazione nei giudizi in corso, fra cui il procedimento d’appello conclusosi con la sentenza oggi impugnata, che si e’ svolto sotto la vigenza della disposizione in questione.
Di recente questa Corte, con la sentenza n. 14167 del 07/06/2017, ha chiarito che la ratio della novella normativa risiede, da un lato, nel riconoscimento del ruolo degli affidatari nello sviluppo psico-fisico del minore, specie quando si sia stabilita una relazione affettiva di media o lunga durata; dall’altro, nell’esigenza di conservare figure significative e caratterizzanti fasi decisive dello sviluppo psico-fisico del minore. Invero, il ruolo degli affidatari consiste nella costruzione del contesto relazionale del minore, spesso primario, e nella conseguente conoscenza della sua indole e dei suoi comportamenti, bisogni e criticita’, secondo una valutazione fondata sull’esperienza relazionale.
Tale precetto e’ stato, nella specie, violato.
Prive di pregio sono le deduzioni svolte sul punto dal controricorrente, il quale rileva che i genitori affidatari sono stati ritualmente escussi dal Tribunale per i minorenni e, benche’ ritualmente citati in appello, hanno scelto di rimanere contumaci: invero, gli affidatari cui la stessa sentenza impugnata si riferisce (p. 2) sono i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), nominati in via provvisoria del giudice tutelare del Tribunale di Paola con provvedimento del 10/02/2015, in accordo con i genitori del minore che avevano deciso, dopo la nascita, di ricorrere all’affido temporaneo per due mesi. Come rilevato dal tutore ricorrente, a fronte dell’individuazione, da parte del Tribunale per i minorenni, di una nuova coppia quale affidataria con finalita’ preadottive, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere alla loro personale convocazione. D’altra parte, non sarebbe comunque sufficiente, alla luce della piu’ rigorosa formulazione della norma, l’audizione degli affidatari in primo grado senza alcuna giustificazione dell’omessa reiterazione della loro convocazione nel giudizio d’appello, trattandosi di un adempimento imposto al giudice a pena di nullita’.
Nella pronuncia impugnata manca ogni riferimento agli affidatari ed al ruolo da essi eventualmente svolto in relazione alla minore nel periodo dell’affidamento preadottivo. La partecipazione in giudizio degli affidatari e’, inoltre, ulteriormente tutelata dalla L. n. 184 del 1983, articolo 4, comma 5 ter, (comma inserito dalla L. n. 173 del 2015), che prevede: “Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e’ comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuita’ delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento”.
Dal riscontrato vizio discende, pertanto, la nullita’ della sentenza impugnata.
In conclusione, deve essere accolto il ricorso del Procuratore generale e il terzo motivo di ricorso del tutore, con assorbimento delle restanti censure. La pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si atterra’ al principio sopra richiamato e si pronuncera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro e il terzo motivo del ricorso del tutore, di cui dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
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