Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2017, n. 27125. Il contributo dovuto alla cassa nazionale va determinato in base al reddito netto del geometra

Il contributo dovuto alla cassa nazionale va determinato in base al reddito netto del geometra, strettamente inerente l’esercizio della professione.

Sentenza 15 novembre 2017, n. 27125
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9244-2012 proposto da:
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6591/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2011 R.G.N. 9906/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, rigetto del secondo motivo inammissibilita’ del terzo e quarto motivo del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6591/2011 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza con cui il tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale emessa a favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (in prosieguo la Cassa dei Geometri) allo scopo di ottenere il pagamento della somma di Euro 21.713,34 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive.
A fondamento della decisione la Corte riteneva, al contrario di quanto affermato dal giudice di primo grado, che i proventi dell’attivita’ di amministratore di condominio svolta da (OMISSIS) non rientrassero nel concetto di reddito professionale L. n. 773 del 1982, ex articolo 10, comma 1, e non andassero quindi sottoposti al contributo soggettivo spettante alla Cassa dei Geometri; cio’ perche’ il contributo professionale deve essere determinato in relazione al reddito professionale strettamente inerente all’esercizio della professione, mentre i redditi derivanti dall’attivita’ di amministratore di condominio non sono direttamente ricollegabili alla professione di geometra.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa dei Geometri con quattro motivi di censura, illustrati da memoria. Resiste (OMISSIS) con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo la Cassa dei Geometri denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 atteso che avendo l’opponente (OMISSIS), iscritto all’albo dei geometri, denunziato a fini fiscali i propri redditi qualificandoli come professionali, cio’ bastava a fondare la pretesa contributiva affermata dall’ente previdenziale attore sostanziale, mentre era a carico dell’opponente convenuto sostanziale l’onere di dimostrare la propria allegazione, secondo cui i proventi questione non sarebbero derivati dall’esercizio della professione di geometra, ma da quella diversa di amministratore di condominio; cio’ anche in applicazione del consolidato principio che distribuisce l’onere della prova secondo la vicinanza alla prova medesima.
Il motivo e’ infondato atteso che come si desume dalla sentenza impugnata i giudici hanno in realta’ ritenuto in fatto (anche sulla scorta della dichiarazione dei redditi) che i proventi in discorso derivassero dall’attivita’ di amministratore di condominio, senza fare sul punto applicazione della regola di giudizio derivante dal principio dell’onere della prova, che non e’ stato oggetto di alcuna illegittima inversione. Non e’ in ogni caso illegittima, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c., la tesi secondo cui spetta alla Cassa dimostrare quali tra i redditi dichiarati a fini fiscali come professionali siano derivanti dall’attivita’ di geometra e pertanto da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la L. n. 773 del 1982 la quale dispone il versamento di un contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri, commisurato al “reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente”; espressione con la quale la legge ha inteso riferirsi soltanto al reddito professionale derivante dall’esercizio della professione di geometra e non anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come “professionali”, come chiarito da questa Corte di cassazione (Sez. L, Sentenza n. 4057 del 19/02/2008).
2.- Col secondo motivo la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, articoli 10 e 11 (ex articolo 360 c.p.c., n. 3); l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (ex articolo 360 c.p.c., n. 5) avendo la decisione fatto malgoverno dei criteri legali di determinazione degli imponibili per il calcolo dei contributi dovuti alla cassa, legati ai corrispettivi relativi all’attivita’ professionale e pertanto all’individuazione della relativa e corretta nozione; sul punto la sentenza avrebbe violato la nozione ampia di attivita’ professionale individuata dalla giurisprudenza (Cassazione n. 20670/2004) sulla base del rapporto di connessione tra l’attivita’ da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali (in tal modo dandosi rilevanza alla base culturale su cui l’attivita’ si svolge). Inoltre in maniera contraddittoria la sentenza impugnata, pur riconoscendo che le competenze di geometra siano rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di amministratore di condominio, ha escluso aprioristicamente la possibilita’ di includere questa ultima nella nozione di attivita’ professionale, che e’ ben piu’ ampia di quella di attivita’ esclusiva, comprendendo tutte le attivita’ collegate direttamente o indirettamente a quelle riferibili alla libera professione o che comunque comportino l’utilizzazione del bagaglio di competenze proprie della professione medesima con la sola esclusione dei proventi derivanti da attivita’ che nulla hanno a che fare con la professione di geometra.

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