Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2017, n. 27125. Il contributo dovuto alla cassa nazionale va determinato in base al reddito netto del geometra

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2.1 Il motivo e’ infondato anzitutto perche’ pretende di determinare i contenuti dell’attivita’ di amministratore di condominio ed individuarne la sua natura professionale non in base all’esame obiettivo dei suoi contenuti, ma dalla tipologia dell’attivita’ esercitabili in astratto dagli amministratori di condomino, ritenute rientranti per tabulas o per connessione necessaria nell’attivita’ professionale di geometra. In realta’ non e’ affatto previsto da alcuna fonte normativa e nemmeno puo’ essere affermato in base a semplice presunzione, che l’amministratore di condominio si debba per necessita’ di cose occupare di questioni che ineriscono all’attivita’ di geometra; come del resto risulta evidente nell’ipotesi in cui l’attivita’ di amministratore fosse svolta da un altro soggetto con differente provenienza professionale. Cio’ evidenzia come la tesi sostenuta dalla Cassa Geometri piu’ che desumere i caratteri dei redditi professionali dalla qualificazione oggettiva della attivita’ svolta dall’intimato, sia in realta’ fondata sui caratteri soggettivi del soggetto da assicurare; ovvero per il semplice motivo che l’amministratore fosse in questo caso un geometra. Ne consegue, oltre ad una tangibile tautologia, la violazione del fondamentale canone secondo cui la contribuzione e l’inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell’attivita’ svolta dal soggetto da assicurare, in base all’oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall’ordinamento. Trascurandosi pure altrimenti quell’accertamento in concreto della natura dei redditi, che e’ necessario presupposto ai fini del corretto assoggettamento previdenziale, siccome affermato dalla Corte Cost. con sentenza 402/1991 per i redditi degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
2.2. La Corte d’appello territoriale, conformemente alla piu’ condivisibile giurisprudenza di legittimita’, ha affermato che il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla L. n. 773 del 1982 ed all’articolo 1 del regolamento) vada determinato in relazione al “reddito professionale netto” del geometra, ossia a quello strettamente inerente all’esercizio della professione. Ne discende che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione (come affermato dalla sentenza n. 4057/2008 cit., e da Cass. Sez. L, Sentenza n. 11472 del 12/05/2010: “In tema di contributi previdenziali dovuti dai professionisti, non e’ configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all’esercizio dell’attivita’ libero professionale per la quale vi e’ stata l’iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l’esercizio dell’attivita’, a determinare la nascita dell’obbligo contributivo. Ne consegue che, qualora un soggetto iscritto partecipi a societa’, svolgente attivita’ rientrante in quella per il cui esercizio e’ richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi, l’obbligazione contributiva e’ configurabile solo nell’ipotesi in cui risultino compensate attivita’ obiettivamente riconducibili all’esercizio della professione”).
2.3. Va inoltre affermato che dall’approfondita disamina di cui alla giurisprudenza citata si evince che ai fini in discorso non solo non basti una semplice connessione soggettiva (ovvero che un medesimo soggetto iscritto all’albo eserciti una qualsiasi altra attivita’ professionale), ma neppure sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell’ipotesi che le conoscenze derivanti dell’attivita’ di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio). Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l’attivita’ professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista (ed in tale piu’ ristretta accezione puo’ essere condiviso anche quanto affermato dalle sentenza 2015/24303 e 14684/2013 circa la rilevanza della comune base culturale su cui l’attivita’ si fondano).
2.4. Quanto alla censura di contraddittorieta’ rivolta alla motivazione della sentenza, per aver riconosciuto che le competenze di geometra siano rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di amministratore di condominio, va rilevato anzitutto che la contraddittorieta’ non riguarda un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 atteso che, come appena detto, il rapporto tra le attivita’ per essere rilevante deve essere di connessione necessaria. In ogni caso la sentenza impugnata correttamente si limita a riconoscere una generica ed irrilevante connessione occasionale (“i proventi derivanti dall’amministratore di condominio, pertanto, non essendo direttamente ricollegabile alla professione di geometra, che puo’ essere utile per svolgere tale attivita’, cosi’ come, tuttavia, altre competenze, come quelle giuridiche o ragionieristico, non vanno inclusi nel contributo soggettivo”); e pertanto si sottrae pure a qualsiasi censura di tipo logico.
3. Col terzo motivo la sentenza deduce l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (ex articolo 360 c.p.c., n. 5) atteso che la sentenza dopo aver negato che i proventi di amministratore di condominio possano essere inclusi nel contributo soggettivo dovuto alla cassa ha annullato la cartella di pagamento nella sua integralita’ e dunque anche nella parte relativa al contributo integrativo che e’ dovuto da tutti gli scritti all’albo dei geometri, senza aver dato sul punto alcuna motivazione.
4.- Il quarto motivo deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 156 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 4 in quanto il dispositivo di totale annullamento della cartella sarebbe in insanabile contrasto con la motivazione la quale esclude la spettanza del solo contributo soggettivo.
5.- Il terzo e quarto motivo, i quali possono essere esaminati unitariamente per connessione, sono fondati.
E’ invero pacifico che la cartella oggetto di opposizione riguardasse anche il pagamento del contributo integrativo. La sentenza impugnata pero’ prende in esame soltanto la nozione di contributo soggettivo L. n. 773 del 1982, ex articolo 10, comma 1 e distingue la relativa nozione da quella riferita al contributo di solidarieta’ previsto dal comma 4 del cit. articolo 10. Nulla dice la sentenza sul contributo integrativo, pur pronunciando nel dispositivo l’integrale annullamento della cartella.
Devono pertanto ritenersi prodotti i vizi di omessa motivazione e di nullita’ della sentenza denunciati in ricorso dalla Cassa ricorrente.
6. In conclusione alla stregua delle premesse devono essere accolti il terzo ed il quarto motivo e rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice perche’ proceda ad un nuovo esame in conformita’ ai principi accolti in questa sentenza.
Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo, respinge gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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