Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 novembre 2017, n. 27137. La ratio della l’articolo 2, L. 173/2015 che ha modificato la L. n. 184 del 1983, articolo 5

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I servizi sociali evidenziavano l’intento dei genitori, un mese dopo la nascita, di prendere con loro il figlio e di convivere insieme allo stesso e alla figlia maggiore della madre, manifestando un atteggiamento congruo. La madre, tuttavia, non compariva all’udienza davanti al Tribunale per i minorenni senza alcuna giustificazione ed i servizi sociali spiegavano che aveva manifestato l’intento di non prendere con se’ il figlio e di preferire di “darlo in adozione”. Al contrario il padre si dimostrava piu’ coinvolto emotivamente ed affermava di volersi e potersi occupare del bambino anche con l’aiuto di una baby sitter e facendolo vivere con lui nella casa dei suoi genitori. La nonna paterna evidenziava una difficolta’ attuale ad occuparsi del minore a causa della cura di tre figli portatori di handicap, ma mostrava di non volere che fosse dato in adozione, dimostrando ampia disponibilita’ ad accogliere il bambino nella sua casa.
L’indagine psicologica svolta sul padre aveva evidenziato uno stato ansioso depressivo con lievi postumi di disturbi psico-patologici passati, diagnosticati come disturbo borderline di personalita’ con dipendenza da sostanze. Lo stesso era seguito dal Sert e manifestava una solida motivazione volta all’astensione delle stesse.
All’esito del test sulla personalita’ emergeva il rifiuto ad ogni forma di autorita’, con interazioni sociali caratterizzate da una forte carica di aggressivita’ poco controllata ma con volonta’ d’inserimento nel gruppo al fine di evitare l’isolamento sociale.
Dalle informazioni dei Carabinieri del marzo 2015 emergeva che l’ (OMISSIS) fosse una persona di cattiva condotta morale e civile con manifestazioni di aggressivita’ anche nei confronti della famiglia. Nel 2009 era stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, ingiurie e minacce verso i propri genitori.
Veniva disposta valutazione sociale, ambientale, sanitaria ed abitativa del padre del minore e della nonna paterna nonche’ la verifica di situazioni di rischio per il minore anche dovute alla presenza di tre persone affette da ritardo mentale medio grave.
Con la relazione del 16 aprile 2015 venivano valutate come precarie le condizioni abitative del nucleo familiare dell’ (OMISSIS); la nonna paterna veniva ritenuta incapace di sostenere il padre adeguatamente tenuto conto del carico dei tre figli portatori di handicap e dell’eta’ avanzata e veniva valutata negativamente la personalita’ del padre, sia per lo stato di disoccupazione, sia per i precedenti penali a suo carico. Veniva, in conclusione, formulata una prognosi negativa in ordine all’adeguatezza delle capacita’ genitoriali dello stesso.
Il Tribunale dichiarava, pertanto, lo stato di adottabilita’.
La riforma della Corte d’Appello e’ fondata sulle seguenti affermazioni:
a) il giudice di primo grado non ha compiuto con il rigore imposto dalla gravita’ e delicatezza del caso i necessari accertamenti circa l’esistenza di carenze genitoriali di gravita’ tale da compromettere irreversibilmente lo sviluppo del minore, effettuando una serie di enunciazioni generiche mai raccordate alle prospettive di vita del bambino ed incorrendo nell’omesso esame di circostanze decisive quali la certificazione medica del Sert, che ha evidenziato l’espletamento da parte dell’ (OMISSIS) di programmi socio riabilitativi evidentemente coronati da successo visto che lo stesso non si e’ piu’ presentato al servizio fino alla data dell’indagine esperita. Peraltro nella stessa certificazione e’ indicato che lo stesso non ha manifestato piu’ alcuna sintomatologia connessa all’uso di sostanze stupefacenti e si e’ osservata una solida motivazione verso l’astensione dalle stesse, ne’ si sono osservate tendenze volte all’impulsivita’ od aggressive. Nell’indagine sulla personalita’ dello stesso e’ emersa la disponibilita’ all’interazione senza mostrare particolare rigidita’ ed un equilibrio emotivo abbastanza stabile, con meccanismi difensivi funzionanti in modo adeguato;
b) nella specie il giudice di primo grado si e’ soffermato sulla patologia borderline senza pero’ considerare che le patologie possono incidere sulla valutazione relativa all’adottabilita’ soltanto se si traducano nell’incapacita’ di allevare ed educare il bambino coinvolgendolo a tal punto da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico;
c) la decisione si e’ fondata esclusivamente sulle oggettive criticita’ del padre elevate a caratteristiche assorbenti in modo apodittico;
d) non e’ stata considerata la forte spinta motivazionale di riavere con se’ l’unico figlio e il profondo attaccamento ad esso dimostrato, ne’ e’ stato valutato che il padre biologico puo’ essere coadiuvato dalla nonna materna vicino alla quale vivrebbe, la quale e’ disposta a coadiuvarlo nel prendersi cura del minore;
e) non ricorre pertanto nella specie una situazione caratterizzata dall’impossibilita’ ed incapacita’ di garantire al minore quel minimo di cure materiali, di sostegno affettivo e psicologico indispensabile per il suo sviluppo e la sua formazione;
f) l’ (OMISSIS) non ha soltanto manifestato una forte determinazione a prendersi cura del figlio ma anche posto in essere alcune condotte positive, avendo ristrutturato la propria abitazione rendendola piu’ funzionale ed adeguata alle esigenze del minore nonche’ autonoma ed indipendente da quelle dei familiari;
g) l’iter argomentativo della sentenza di primo grado non e’ condivisibile neanche per la parte relativa alla prognosi futura sull’apporto educativo dei familiari del padre ed in particolare della nonna materna. La stessa e’ stata rappresentata come di eta’ avanzata, ed e’ stata stigmatizzata in modo ingiustificatamente discriminatorio la presenza dei fratelli disabili che appaiono di indole tranquilla, ben curati e sufficientemente autosufficienti, mentre la nonna paterna costituisce il cardine e il punto di riferimento essenziale dell’intera famiglia.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, sulla base di un unico motivo, e il tutore del minore, sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Procuratore generale deduce, con l’unico motivo di ricorso, la nullita’ della sentenza d’appello per violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 5, comma 1, come modificata dalla L. n. 173 del 2015, in quanto la Corte d’appello non ha assolto all’obbligo di convocazione degli affidatari del minore, come impone tale norma.

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