La ratio della l’articolo 2, L. 173/2015 che ha modificato la L. n. 184 del 1983, articolo 5 (aggiungendo al comma 1 il seguente periodo: “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita’, nei procedimenti civili in materia di responsabilita’ genitoriale, di affidamento e di adottabilita’ relativi al minore affidato ed hanno facolta’ di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”) risiede, da un lato, nel riconoscimento del ruolo degli affidatari nello sviluppo psico-fisico del minore, specie quando si sia stabilita una relazione affettiva di media o lunga durata; dall’altro, nell’esigenza di conservare figure significative e caratterizzanti fasi decisive dello sviluppo psico-fisico del minore. Invero, il ruolo degli affidatari consiste nella costruzione del contesto relazionale del minore, spesso primario, e nella conseguente conoscenza della sua indole e dei suoi comportamenti, bisogni e criticita’, secondo una valutazione fondata sull’esperienza relazionale.
Sentenza 15 novembre 2017, n. 27137
Data udienza 23 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13983/2016 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di tutore provvisorio del minore (OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
Nonche’:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, (OMISSIS), Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
– intimati –
avverso la sentenza n. 16/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso del Tutore; accoglimento del ricorso del P.M.;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 16/2016, ha revocato lo stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS) disponendone l’affidamento al padre (OMISSIS), da attuarsi con modalita’ di riavvicinamento graduale entro tre mesi dalla pronuncia.
A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha premesso in fatto:
il Tribunale per i minorenni aveva accertato la sussistenza dello stato di abbandono del minore, nato il 4/2/2015, ritenendo che ne’ la madre ne’ il padre ne’ i parenti fino al quarto grado fossero in grado di fornire allo stesso un grado adeguato di assistenza morale e materiale. La madre subito dopo il parto si era mostrata indecisa sul tenere con se’ il bambino e la stessa indecisione era stata manifestata anche dal padre; le difficolta’ della coppia genitoriale, non convivente, era dettata dal fatto che la figlia primogenita della madre non era a conoscenza della gravidanza perche’ la stessa non era stata in grado di affrontare con lei questa tematica, nonche’ alla mancanza di sostegno familiare.
Veniva, pertanto, disposto un affido etero familiare di due mesi.
[…segue pagina successiva]
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