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5.3. – In termini generali, la responsabilita’ della banca nei confronti del cliente, per aver dato esecuzione a un ordine di bonifico perfettamente falsificato, pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non puo’ essere esclusa con riguardo al riscontro della conformita’ della firma allo specimen, atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto, che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui e’ tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione di questi integra colpa ed e’ quindi ostativa alla configurabilita’ di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilita’ (Cass. 20 febbraio 1988, n. 1764, con riferimento all’esecuzione di un ordine di bonifico a mezzo telex; cfr. pure Cass. 20 settembre 2013, n. 21613, con riguardo a un ordine di emissione e consegna di assegni circolari in favore di soggetto delegato dal titolare del conto corrente, impartito attraverso una telefonata da parte della societa’ titolare del conto, ma proveniente da persona non individuata).
5.4. – Ora, e’ incontestabile che, nel quadro del diligente adempimento delle obbligazioni che le facevano capo, la banca non potesse dare senz’altro esecuzione all’ordine di bonifico: la stessa Corte di appello richiama il dato dell’omessa identificazione dell’ordinante e le circostanze (evidentemente non chiarite) attinenti alle modalita’ con cui la disposizione era pervenuta all’istituto di credito; riferisce, quindi, di manchevolezze della banca (con cio’ lasciando intendere l’esistenza di un inadempimento di questa nella ricezione dell’ordine: inadempimento del resto gia’ rilevato dal Tribunale, come ricorda la sentenza impugnata); rileva, tuttavia, il giudice del gravame che tali manchevolezze non avevano avuto rilievo causale rispetto al danno poi prodottosi. Infatti, come accennato, la Corte di merito ha attribuito importanza proprio al fatto che la banca decise di sospendere il pagamento, con cio’ ritenendo che essa, nelle circostanze date, dovesse astenersi dal dare senz’altro esecuzione alla disposizione di bonifico.
A tale condotta, improntata a doverosa prudenza, tenuta dalla banca in questa prima fase della vicenda, fa seguito il comportamento posto in atto dalla stessa (OMISSIS) a seguito della sollecitazione telefonica del sedicente (OMISSIS). Ed e’ l’apprezzamento della diligenza osservata della odierna controricorrente con riferimento a questo secondo frangente della sequenza fattuale a risultare contrassegnato da insufficienza argomentativa.
La Corte di merito, infatti, dopo aver rilevato che i funzionari dell’istituto di credito non avevano mai conosciuto (OMISSIS) di persona e dopo aver altresi’ osservato che proprio per detta ragione la banca aveva deciso di non effettuare il pagamento, assume, nella sostanza, che la successiva esecuzione dell’operazione doveva ritenersi scusabile avendo riguardo a due elementi: il dimostrato possesso, da parte dell’interlocutore telefonico, degli estremi della patente dell’odierno ricorrente, oltre che di “tutte le informazioni relative allo stato del conto”; le buone referenze raccolte dalla banca quanto al soggetto beneficiario dell’accreditamento.
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