La responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver dato esecuzione a un ordine di bonifico perfettamente falsificato, pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, in presenza di circostanze che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità.
Ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23580
Data udienza 14 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. MASSIMO Falabella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11845/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giuste procure a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1057/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2017 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) agiva nei confronti della (OMISSIS) deducendo di aver stipulato con la stessa un contratto di conto corrente bancario sul quale aveva depositato la somma di Lire 460.000.000; nel mese di gennaio 2003 l’attore aveva constatato che il proprio conto era stato quasi completamente azzerato ad opera di ignoti truffatori; imputava pertanto alla banca una condotta gravemente negligente, consistente nell’aver omesso in piu’ circostanze i dovuti controlli. Domandava pertanto la condanna della predetta Cassa di Risparmio al risarcimento dei danni comprensivi della somma di Euro 238.006,75, oggetto della sottrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza della banca il Tribunale respingeva la domanda e compensava le spese.
2. – Interponeva appello (OMISSIS). Si costituivano la (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultima quale societa’ incorporante (OMISSIS), a sua volta cessionaria del ramo d’azienda costituito dalle filiali di (OMISSIS) della (OMISSIS)): anche i due istituti di credito proponevano gravame, ovviamente con riguardo al capo della sentenza afferente le spese.
La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 20 marzo 2012, respingeva entrambe le impugnazioni.
[…segue pagina successiva]
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