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4. Il primo motivo di ricorso incidentale illustrato nel controricorso presentato dalla curatela del fallimento (OMISSIS) lamenta, in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, l’omessa motivazione circa un punto decisivo, dato che la Corte d’Appello non si era pronunciata in merito al motivo di appello incidentale con cui era stato chiesto, laddove fosse stato accolto l’appello principale, di dichiarare l’atto di compravendita inefficace e improduttivo di effetti giuridici nei confronti della massa dei creditori perche’ simulato.
Il secondo motivo del controricorso lamenta, sempre in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, l’omessa motivazione circa un punto decisivo, poiche’ la corte territoriale non si era pronunciata rispetto al motivo di appello incidentale con cui era stato chiesto, laddove fosse stato accolto l’appello principale, di revocare l’atto di compravendita ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 1.
5. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
A questo proposito e’ opportuno premettere che in linea generale in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’ azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di un simile rischio, in ragione di ampie residualita’ patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni (Sez. 2, n. 1902/2015).
Questa regola generale non trova pero’ applicazione nel caso in cui l’azione pauliana venga esercitata dal fallimento, non solo perche’ il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori che il debitore fallito, ma anche in ragione del principio della vicinanza della prova; in questo caso quindi l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo era sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori non puo’ essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell’ atto impugnato, il quale non e’ tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Sez. 1, n. 8931/2013).
Il curatore fallimentare, ove promuova l’azione revocatoria ordinaria L. Fall., ex articolo 66 e articolo 2901 c.c., deve percio’ dimostrare, sotto il profilo dell’ eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’ atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; all’ esito dell’ assolvimento di questo onere probatorio I’ eventus damni potra’ ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell’ atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente piu’ difficoltosa I’ esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (Sez. 2, n. 26331/2008).
Nel caso di specie la corte territoriale ha, nella sostanza, fatto corretta applicazione di questi principi laddove in primo luogo ha evidenziato (a pag. 4) che al momento del perfezionamento della vendita la societa’ venditrice poi fallita versava gia’ in una situazione di insolvenza, attestando cosi’ la preesistenza all’atto traslativo di esposizioni debitorie di consistenza tale da arrivare a compromettere la capacita’ dell’imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Quanto allo sconveniente mutamento qualitativo del patrimonio della societa’ poi fallita la corte territoriale ha osservato che la vendita, involgendo l’intero patrimonio immobiliare di proprieta’, aveva diminuito in maniera consistente la garanzia, dal momento che un simile pregiudizio si verifica anche quando l’atto dispositivo determina una variazione pur solo qualitativa del patrimonio.
Questa valutazione ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’atto che renda piu’ incerto o difficile il soddisfacimento del credito puo’ consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, soprattutto in caso di monetizzazione dell’intero patrimonio immobiliare dell’imprenditore, poiche’ la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per se’ una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilita’ di cessione del denaro (Sez. 3, n. 1896/2012).
6. La giurisprudenza di questa corte ha gia’ chiarito che il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria promossa nei confronti di societa’ di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di scienza o di ignoranza dello stato d’insolvenza, che, pertanto, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtu’ del nesso organico (Sez. 1, n. 5106/2012; nello stesso senso Sez. 2, n. 23685/2014).
La sentenza impugnata, nel ravvisare il presupposto della scientia damni, ha fatto corretta applicazione di questo principio, apprezzandolo rispetto alla persona che rivestiva la carica di legale rappresentante nella compagine acquirente cosi’ come nella societa’ venditrice.
Questa convergenza di cariche sulla medesima persona fisica, risultante documentalmente, era idonea a dimostrare, secondo la valutazione della corte distrettuale, che la compagine acquirente fosse a conoscenza della situazione di insolvenza in cui versava la societa’ venditrice e del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai creditori.
A fronte di una simile motivazione il secondo motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con le ragioni illustrate dal collegio d’ appello e risulta cosi’ inammissibile, poiche’ la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e’ assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), (Sez. 6 – 1, n. 20910/2017).
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso principale deve quindi essere respinto.
Il ricorso incidentale, sotto entrambi i profili dedotti, e’ implicitamente condizionato all’eventuale accoglimento di uno dei motivi di ricorso presentati in via principale e deve percio’ ritenersi assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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