Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4509. In assenza di data certa del finanziamento, essa, ai fini dell’opposizione allo stato passivo, può essere desunta dalla scritture contabili del creditore.

In assenza di data certa del finanziamento, essa, ai fini dell’opposizione allo stato passivo, può essere desunta dalla scritture contabili del creditore.

Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4509
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19327/2012 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Catania depositato il giorno 10 luglio 2012, nel procedimento iscritto al n. 6531/2011 r.g.;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 10 luglio 2012, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS), socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) & c., promossa dalla (OMISSIS) s.p.a., sulla sua domanda di insinuazione al passivo delle somme vantate per il rimborso di un finanziamento erogato in favore del socio poi fallito.

Il tribunale ritenne che il contratto di finanziamento prodotto in giudizio risultava privo di data certa opponibile al fallimento, non essendo consentito desumerne l’effettiva formazione dalle scritture contabili esibite dall’opponente – trattandosi di documentazione anch’essa inopponibile al curatore fallimentare – e neppure accedere, a tal fine, agli atti custoditi nel fascicolo della fase di verifica dei crediti.

Avverso il detto decreto (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il fallimento intimato non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce (OMISSIS) s.p.a. violazione degli articoli 2704, 2709 e 2710 c.c., della L. Fall., articoli 44, 45, 93 e 99, e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che il giudice dell’opposizione ha erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova della data certa, anteriore alla dichiarazione di fallimento, del contratto di finanziamento, nonostante la documentazione prodotta in giudizio comprovasse l’anteriorita’, rispetto al fallimento, dell’erogazione delle somme mutuate alla fallita.

Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 112, 115, 116, 210 e 213 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., e della L. Fall., articoli 90, 93 e 99, nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito respinto, non correttamente, sia l’istanza di esibizione della documentazione bancaria attestante la consegna delle somme mutuate alla societa’ poi fallita, sia quella di acquisire il fascicolo della fase di verifica dei crediti innanzi al giudice delegato.

2. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui si dira’.

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