Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4509. In assenza di data certa del finanziamento, essa, ai fini dell’opposizione allo stato passivo, può essere desunta dalla scritture contabili del creditore.

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Com’e’ noto, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilita’ al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio e’ stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’articolo 2704 c.c., (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilita’ fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneita’ a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresi’, sottratto alla sua disponibilita’ (Cass. 27/09/2016, n. 18938).

Ora, nella vicenda all’esame, il tribunale ha ritenuto che la data certa del contratto di finanziamento – anteriore alla dichiarazione di fallimento di una delle parti contraenti – prodotto in giudizio dall’opponente, non potesse essere ricavata dalle sue scritture contabili, ove in thesi risultavano annotate le somme erogate a titolo di mutuo, affermando senz’altro l’inopponibilita’ delle dette scritture al curatore cui non si applica l’articolo 2710 c.c..

Trattasi di ragionamento errato in quanto (OMISSIS) s.p.a., attraverso le dette scritture contabili, si proponeva di dare prova non dell’entita’ del credito vantato nei confronti del socio della fallita, bensi’ di un fatto storico (l’avvenuta erogazione delle somme mutuate), da cui potere inferire, in maniera oggettiva, l’anteriorita’ del finanziamento concesso al (OMISSIS) rispetto alla sua dichiarazione di fallimento.

Parimenti erronea, poi, si mostra la decisione del giudice di merito di respingere senz’altro l’istanza, formulata gia’ nell’atto di opposizione allo stato passivo, tesa ad acquisire il fascicolo d’ufficio concernente la verifica dei crediti innanzi al giudice delegato, ove erano custodite – secondo quanto affermato dalla ricorrente -, esattamente quelle cambiali, tutte munite di bollo e di timbro postale, astrattamente idonee a dimostrare, in maniera certa, che il finanziamento fosse stato erogato al socio della societa’ poi fallita in una data precedente alla sua soggezione alla procedura concorsuale.

E invero, secondo l’orientamento piu’ recente di questa Corte, cui si intende dare piena continuita’, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito (Cass. 18/05/2017, n. 12549).

4. In definitiva, accolti i motivi del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che statuira’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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